Una delle questioni che divide in modo trasversale ai partiti favorevoli e contrari ai quesiti dei referendum è quella dell’astensione. I cittadini possono votare «sì» o «no» ma possono anche astenersi. Questo diritto viene fatto discendere dall’articolo 75 della Costituzione che subordina la validità della vittoria dei «sì» o dei «no» a certe condizioni: “La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi”. L’astensione non è proibita, in quanto il mancato raggiungimento del quorum può esserne lo scopo. Ma la legge (articoli 98 del testo unico 361/1957 e 51 della legge 352/1970) vieta e punisce “l’abuso di funzione da parte del ministro di culto o di chi è rivestito di un pubblico potere” che faccia costrizione verso l’elettore per astenersi. Il voto, anche al referendum è un dovere civico. A favore o contro.
Fonte: il Messaggero