[…] L’art. 7 della Costituzione dice che i rapporti tra Stato e Chiesa «sono regolati dai Patti Lateranensi» del ’29 e che «le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale». Nell’84 Stato italiano e Chiesa hanno modificato i Patti del ’29, ma – ecco il punto – in modo così profondo da distruggerne il contenuto essenziale. Dirò subito perché. Ma intanto è chiaro che se nell’84 il contenuto dei Patti è stato distrutto, allora è stato distrutto anche l’articolo 7 della Costituzione, per il quale i rapporti tra Stato e Chiesa sono, appunto, «regolati dai Patti Lateranensi». Perché, dunque, affermo che nell’84 il loro contenuto è stato distrutto? La sostanza dei Patti era costituita dal duplice principio che la religione cattolica «è la sola religione dello Stato» e che «l’Italia riconosce la sovranità della Santa Sede», cioè l’esistenza di uno Stato pontificio. Ma la cosiddetta «revisione» dei Patti, dell’84, dichiara che non è più in vigore il principio della religione cattolica «come sola religione dello Stato italiano». Non è cosa da poco. Non si tratta di una semplice «modificazione» dei Patti: viene abbattuto uno dei due pilastri che li sorreggono: l’Italia non è più uno Stato cattolico. Pertanto i Patti non solo vacillano, ma crollano, non ci sono più. E invece il testo della nostra Costituzione continua, imperterrito, ad affermare che i rapporti tra Stato e Chiesa «sono regolati dai Patti Lateranensi», ossia da ciò che con la «revisione» dell’84 è stato buttato fuori dalla porta. Se si volesse tenere in casa tale revisione, bisognerebbe dire che il testo della Costituzione afferma il falso. Si aggiunga che, poiché nell’84 non c’è stata «modificazione» ma annullamento dei Patti, nell’84 è stata fatta valere impropriamente, e dunque contraddittoriamente, anche la norma costituzionale sopra riportata per la quale «le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale» (cioè non richiedono la modifica del testo costituzionale). Non essendosi infatti trattato, nell’84, di semplici «modificazioni», ma di distruzione dell’essenza dei Patti, ne risulta infatti che tale distruzione richiede un procedimento di revisione costituzionale. Ma questo procedimento non è mai stato effettuato: la distruzione dei Patti è stata camuffata e fatta passare come loro semplice «revisione» o «modificazione». L’ambiguità dell’attuale rapporto tra Stato e Chiesa è una vera e propria contraddizione. È cioè contraddittoria l’attuale convivenza tra art. 7 della Costituzione e «revisione» dell’84. Se la Costituzione è la legge suprema che giudica della legittimità o meno delle altre leggi, la «revisione» dell’84 è anticostituzionale. La riforma del Concordato si impone non perché sia richiesta da qualche schieramento politico, ma perché la forma attuale del Concordato è contraddittoria e quindi è priva di legittimità. […]
L’articolo di Emanuele Severino è stato pubblicato sul sito del Corriere della Sera
L’intervento di Severino è interessante, perché contribuisce a rendere palese come l’esistenza stessa del Concordato sia oramai ritenuta superata da una parte sempre più consistente dell’opinione pubblica. Tuttavia, occore ricordare che la legge 121/1985, con cui si ratificava l’accordo del 18 febbraio 1984, cominciava così: “Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare l’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede”.