È meno grave la violenza sessuale su una minorenne – anche se si tratta di una ragazzina di appena quattordici anni – se la vittima ha già “avuto rapporti sessuali”. Perché “è lecito ritenere” che siano più lievi i danni che la violenza sessuale provoca in chi ha già avuto rapporti, con altri uomini, rispetto a chi non ne avuti affatto. È questa l’opinione della Terza sezione penale della Cassazione. In sostanza i giudici pensano – anzi ne sono più che sicuri, tanto che hanno accolto questo punto di vista (sostenuto dall’autore dell’abuso) – che sia di più modeste proporzioni l’impatto devastante della violenza sessuale quando a subirlo è una adolescente non più vergine. Questo perché – spiegano – “la sua personalità, dal punto di vista sessuale” è “molto più sviluppata di quanto ci si può normalmente aspettare da una ragazza della sua età”. La sentenza ruota intorno al caso di una ragazzina di 14 anni e il suo patrigno e convivente della madre, un cagliaritano di 40 anni. L’uomo viene condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione per violenza sessuale nei confronti della ragazzina e fa ricorso. La corte d’Appello di Cagliari il 25 novembre 2003 gli rifiuta lo sconto di pena che aveva chiesto sulla base delle “modalità innaturali del rapporto”, ritenuti tali da compromettere “l’armonioso sviluppo della sfera sessuale della vittima”. Il caso arriva in Cassazione e si chiude con la sentenza di oggi. Secondo i giudici, nonostante la condotta dell’uomo sia “riprovevole”, ci sono dei distinguo da fare. Il primo è la consapevolezza della ragazzina. “L’imputato, infatti, – ricorda il relatore Franco Mancini – intendeva avere un rapporto completo ma la ragazza, consapevole che l’uomo aveva avuto problemi di tossicodipendenza, aveva optato per un, a suo avviso, meno rischioso rapporto orale”. Ecco perché, secondo i supremi giudici, anche se questo ragionamento “non elimina la riprorevolezza della condotta dell’imputato che in realtà si è avvalso dello stato di soggezione in cui la giovane vittima si trovava nei suoi confronti per essere inserita nello stesso nucleo familiare da lui costituito con la madre convivente”, non si può non considerare che all’epoca del rapporto con il patrigno “la ragazza aveva compiuto i 14 anni e aveva prestato il proprio consenso al rapporto sessuale”. Poi, altro punto che a parere dei giudici è dirimente è che “la ragazza, già a partire dall’età di 13 anni aveva avuto numerosi rapporto sessuali con uomini di ogni età”, così che “è lecito ritenere che già al momento dell’incontro con l’imputato la sua personalità dal punto di vista sessuale fosse molto più sviluppata di quanto ci si può normalmente aspettare da una ragazza della sua età”. Ora la Corte d’appello di Cagliari dovrà tenere in “debito conto” le considerazioni della Suprema Corte per valutare la possibilità dello sconto di pena al patrigno che ha abusato della minorenne.
L’articolo è stato pubblicato su Repubblica.it