L’ordinamento italiano riconosce il diritto a nascere sani, ma non il diritto a non nascere se non si è sani. Questa la motivazione con cui la Cassazione ha respinto il ricorso di una coppia di coniugi sacilesi che avevano chiesto un risarcimento danni all’ospedale della cittadina sul Livenza per non essere stati messi al corrente delle gravi patologie da cui la loro figlia era affetta. In sostanza, la Suprema Corte stabilisce che non esiste alcun presupposto giuridico che legittimi l’aborto eugenetico. La vicenda risale alla fine degli anni Ottanta: dagli esami clinici effettuati sulla madre durante la gravidanza, la bimba era risultata affetta da gravi patologie, delle quali però il medico non mise al corrente i genitori, non consentendo loro di valutare in tempo l’ipotesi di una interruzione di gravidanza. La piccola era perciò venuta alla luce con serie malformazioni. La lunga vicenda giudiziaria era iniziata con una causa penale contro il medico, condannato a sei mesi per omissione di atti d’ufficio: una condanna confermata in appello ma poi caduta in prescrizione. Alla causa penale seguì la causa civile e i genitori della bimba ottennero un sostanzioso risarcimento per il danno subito in seguito alla mancata informazione sulle condizioni di salute della bimba. La terza sezione civile della Suprema Corte ha ora respinto la richiesta di risarcimento danni presentata dai genitori per la figlia, spiegando che l’ordinamento italiano tutela il concepito e l’evoluzione della gravidanza esclusivamente verso la nascita, e non verso la “non nascita”. […]
Fonte: il Gazzettino