“In base all’articolo 6, comma 3, della Legge 40 “La volontà [di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita] può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma [i genitori biologici] fino al momento della fecondazione dell’ovulo”. […] Che cosa succede se la coppia, o la sola donna, cambia idea dopo l’avvenuta fecondazione dell’ovulo?” È il punto di partenza di un interessante e documentato articolo di Chiara Lalli, pubblicato sul blog Bioetica
Lingue disponibili
Articoli recenti
- La clericalata della settimana, 28: l’ospedale di Muraglia di Pesaro asseconda gli esorcisti contro il reiki
- Sballo santo
- La clericalata della settimana, 27: la Regione Sicilia stanzia 3,4 milioni per la visita del papa a Lampedusa
- La cosa più alienante degli alieni
- Buone novelle laiche
- Marcia indietro sui diritti? Facciamo il punto sul n. 3/2026 della rivista Nessun Dogma
