“In base all’articolo 6, comma 3, della Legge 40 “La volontà [di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita] può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma [i genitori biologici] fino al momento della fecondazione dell’ovulo”. […] Che cosa succede se la coppia, o la sola donna, cambia idea dopo l’avvenuta fecondazione dell’ovulo?” È il punto di partenza di un interessante e documentato articolo di Chiara Lalli, pubblicato sul blog Bioetica
Lingue disponibili
Articoli recenti
- Buona Festa della Repubblica
- Otto per mille allo Stato, la pubblicità che non vedremo
- Buone novelle laiche
- La clericalata della settimana, 22: bando per la cooperazione internazionale aiuta solo le minoranze cristiane
- Panico morale e “think of the children argument”: parliamone
- Dalla parte degli alunni di Lorenzo Milani