“In base all’articolo 6, comma 3, della Legge 40 “La volontà [di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita] può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma [i genitori biologici] fino al momento della fecondazione dell’ovulo”. […] Che cosa succede se la coppia, o la sola donna, cambia idea dopo l’avvenuta fecondazione dell’ovulo?” È il punto di partenza di un interessante e documentato articolo di Chiara Lalli, pubblicato sul blog Bioetica
Lingue disponibili
Articoli recenti
- L’alternativa laica all’insegnamento della religione sul n. 2/2024 della rivista Nessun Dogma
- La clericalata della settimana, 16. Il governo Meloni contro il suicidio assistito
- El Conde: una metafora della persistenza del male
- La clericalata della settimana, 15. Il deputato Soumahoro propone il giorno festivo per la fine del Ramadan
- La secolarizzazione in Italia
- La clericalata della settimana, 14. Giorgia Meloni incontra gli scienziati e cita papa Giovanni Paolo II