Dico: il commento di Grillini (e il suo progetto presentato a Verona)

Il Consiglio dei ministri straordinario sulle unioni civili ha varato un testo che non è certamente il Pacs, di cui sono primo firmatario, ma contiene alcuni elementi di importante novità. Il primo è che si riconoscono i diritti delle coppie dello stesso sesso, il secondo è che si riconoscono diritti pubblicistici sia pure attenuati. E il terzo è che la dichiarazione all’anagrafe sarà congiunta. Si tratta di un primo rilevante passo verso il riconoscimento dei diritti che almeno in 20 paesi europei sono norma vigente da tempo. A quanto si apprende il Governo intende iniziare l’iter al Senato dove la maggioranza del centro sinistra è risicata. La mia speranza è che il testo possa essere migliorato e che ai voti del centro-sinistra si aggiungano i voti dei laici di centro destra.

On. Franco Grillini – Deputato Ulivo

I punti salienti del disegno di legge presentato da Franco Grillini sono stati illustrati lunedì 5 febbraio 2007, nella sede del Circolo UAAR di Verona, dal notaio Gianfranco Tomezzoli.

Il PACS (patto civile di solidarietà) è un contratto a base privatistica, fuori da un regolamento legiferante attraverso una potestà superiore. E’ volto ad eliminare le differenze di trattamento per le coppie unite con matrimonio e le coppie che, pur convivendo, non vogliono o non possono contrarre matrimonio. Non si sovrappone al matrimonio, non ne sminuisce il valore. Alcuni esempi:

– in un impresa familiare (artigiano, commerciante…) il titolare può avvalersi della collaborazione del convivente o dei figli purché si mantenga il 51% per sé.

– diritto a mantenere l’abitazione famigliare in caso di morte di uno dei due conviventi, anche se questo diritto lede la legittima dei figli. In caso di locazione, subentra il convivente superstite.

Non può accedere ai Pacs;

– chi è vincolato da un precedente matrimonio o da un Pacs – persone consanguinee (ascendendiscendenza, fratello e sorella…)

– se uno dei conviventi è stato condannato per omicidio o tentato omicidio su una persona con la quale è stato precedentemente legato con matrimonio o Pacs.

Dove si va?:

– da un ufficiale di stato civile del comune di uno dei coniugi o da un notaio (è in trattativa la possibilità di presentarsi davanti ad un ufficiale dell’anagrafe, ciò per sminuire l’importanza del contratto). L’iscrizione può essere rifiutata dall’ufficiale di stato civile; in questo caso, è ammesso il ricorso in tribunale.

Quali sono gli effetti?:

– vengono applicate le norme del codice civile in materia di contratti (per il matrimonio vige il diritto pubblico): rapporto personale di correttezza, buona fede ecc. Restano fuori i diritti/obblighi sui figli che sono regolati dalla normativa sulla figliazione.

– Il rapporto di figliazione non si estende ai parenti (il che viene ad incidere sul diritto ad ereditare).

Regime patrimoniale: – i conviventi s’impegnano a provvedere alle esigenze economiche della coppia.

– possono scegliere fra i diversi regimi patrimoniali come in caso di matrimonio. Se non scelgono un regime particolare, si applica automaticamente la separazione dei beni.

Il contratto è opponibile ai terzi. Le modifiche agli accordi patrimoniali vengono registrate mediante un atto pubblico. In caso di successione, fermo restante la legittima, il convivente superstite è equiparato al coniuge. Fiscalmente, però, dovrà pagare un totale di 11% (3% + 8%), anche sulla prima casa e su qualsiasi cifra ereditata. I pacsati hanno gli stessi diritti dei coniugi a godere di una situazione preferenziale per essere inseriti in graduatorie fiscali o previdenziali.

Scioglimento:

– in caso di morte di uno dei conviventi o se uno dei due si sposa.

– per recessione di uno dei due contraenti. E’ un diritto che passa attraverso un atto scritto e che diventa esecutivo dopo tre mesi dalla notifica dell’ufficiale di stato civile.

Altre conseguenze dei PACS:

– l’obbligo agli alimenti nelle situazioni previste per il matrimonio

– un contraente straniero può diventare italiano dopo cinque anni di convivenza. Ne conseguono i poteri acquisiti facente parte di una famiglia di fatto.

– conviventi equiparati ai famigliari per le decisioni da prendere in caso di malattia o successive alla morte.

– diritto a prestare assistenza medica o penitenziaria.

Nel corso dell’incontro ci sono stati parecchi interventi, domande e richieste di delucidazione. In generale, una serata molto interessante. Il prossimo incontro tematico sarà fra 4 settimane circa e verterà sul testamento biologico. Un ringraziamento alla socia Christine Callet, che ha stilato la relazione.

Mauro Cappellari, coordinatore circolo UAAR di Verona (verona@uaar.it)

17 commenti

Bobbi

lo so io dove se lo mette il crocifisso l’italiota metà-fisico……..

GRILLINI: SEI UNA DELLE POCHE PERSONE DEGNE DEL NOSTRO PAESE

darkzero

Gabriele, puoi dire quello che vuoi.
Tanto non gliene frega niente a nessuno.

Silent

Il diritto positivo dovrebbe porre gli schemi e le infrastrutture in cui la vita degli individui si dispiega. Il diritto nasce da un fenomeno sociale e lo contestualizza in modo che, persone che si trovano nella medesima situazione, possano fruire delle protezioni legislative degne di tutela dell’ordinamento, perchè appunto rilevanti socialmente. Ne il legislatore, nè ORDINAMENTI ESTERNI, possono opporsi a ciò che la realtà produce. La norma nasce da una bisogno sociale degno di tutela dall’ordinamento.
La fattualità richiede questo istituto, i fatti adducono la sua necessità, i legislatore deve tenere in considerazione queste richieste sociali

Silent

Sarebbe molto bello avere una motivazione alla risposta Italiano Metafisico.

Kaworu

ah quindi ti avvolgerai nei pacs, metafisico? 😉 attento che poi intasi il cesso.

Kaworu

@darkzero

non preoccuparti, lui è una fonte inesauribile di battute, la prossima è tua 😀

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