Il rinculo delle spiegazioni

Vincenzo Carpino, presidente dell’Associazione Anestesisti e Rianimatori Italiani:

«Noi siamo i medici della vita, della rianimazione, non ci stiamo a passare per la categoria dei medici che staccano la spina. Mi devono spiegare che ne è dell’articolo del Codice penale che condanna l’omicidio del consenziente e dell’articolo 17 deI Codice deontologico che vieta al medico, anche su richiesta del malato, di effettuare trattamenti finalizzati a provocarne la morte».
Mentre confermo a Carpino che l’omicidio del consenziente è tuttora previsto dall’articolo 579 del Codice Penale, lo invito a spiegare a sua volta se sia ancora in vigore l’articolo 32 del Codice di Deontologia Medica, che recita come segue:

«In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace di intendere e di volere, il medico deve desistere dai conseguenti atti
diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona, ove non ricorrano le condizioni di cui al successivo articolo 34»,
e se sia tuttora applicabile, inoltre, il successivo articolo 34 del medesimo Codice, a norma del quale

«Il medico deve attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà e
dell’indipendenza professionale, alla volontà di curarsi, liberamente
espressa dalla persona. Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà in caso di grave pericolo di vita, non può non tenere conto di quanto precedentemente manifestato dallo stesso».

Chissà se i medici della vita e della rianimazione ci stanno, a passare per la categoria dei medici che ignora allegramente il codice deontologico…

Articolo di Alessandro Capriccioli pubblicato sul blog Metilparaben

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5 commenti

Daniela

si ci stanno a passare per delle bestie ipocrite, si credono Dio, per loro la volontà del malato non conta niente

Liberale Liberista Libertario

Il malato è l’unico proprietario del suo corpo. Anche i medici contro l’eutanasia dovrebbero essere obbligati a togliere la di un paziente se esso lo desidera: altrimenti è sequestro di persona.

Genea

Come i medici che non praticano gli aborti, uno obiettore (che poi lo fanno tutti per motivi carrieristici) non dovrebbe nemmeno esercitare a parer mio

Giorgio

Ho dato uno sguardo sul web e temo che, sul piano formale, l’estensore dell’articolo abbia torto. Gli articoli che cita, nn. 32 e 34, appartenevano ad una precedente versione del Codice Deontologico e non sono quindi più in vigore.
Nel nuovo Codice, che vige da fine 2006, c’è l’art. 17 citato correttamente da Carpino, preceduto dall’art. 16 che, con il titolo “Accanimento diagnostico-terapeutico” prescrive “Il medico, anche tenendo conto delle volontà del paziente laddove espresse, deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita.” Vedi http://portale.fnomceo.it/Jcmsfnomceo/cmsfile/attach_3819.pdf

Rispetto alle formulazioni dei vecchi articoli 32 e 34, dal punto di vista della tutela delle libertà personali mi pare vi sia un chiaro regresso.

raphael

ha ragione Giorgio il regresso è tale che andrebbe sancita l’obiezione di chi è disposto a staccare la spina

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