Una sentenza politica, non del tutto inattesa, ma profondamente sbagliata. Il Tar del Veneto ha respinto il ricorso dell’Uaar contro la visita pastorale del vescovo di Padova nelle scuole pubbliche. E lo ha fatto dichiarando che l’associazione non è legittimata a ficcare il naso nelle questioni della comunità scolastica padovana, anche se la comunità scolastica padovana sta violando una legge dello Stato e l’Uaar è da diversi mesi iscritta al registro delle associazioni di promozione sociale (Aps) e quindi ha tutto il diritto di denunciarla.
«Una sentenza politica e non del tutto inattesa – spiega il segretario dell’Uaar Raffaele Carcano – perché nel collegio del Tar che ha giudicato il ricorso siedono due giudici (su tre che costituiscono l’intero collegio) che tempo fa definirono il crocifisso un simbolo di laicità (sentenza 1110/2005)». E una sentenza profondamente sbagliata, perché, come ricorda la responsabile delle iniziative legali della Uaar, Adele Orioli,«le Aps sono legittimate a promuovere azioni giuridiche a tutela degli interessi della collettività: è la legge 383 del 2000, una legge cardine dell’associazionismo italiano di cui la sentenza si fa beffa».
Non solo: il Tar ha condannato la Uaar al pagamento di 6000 euro di spese processuali, «e non ci risultano precedenti con cifre tanto alte, per casi del genere. – prosegue Orioli – Ma la vera ingiustizia è che siamo stati condannati per aver chiesto il rispetto di una legge dello Stato (quella sulle Aps) e un principio costituzionale (quello della laicità dello Stato)». Non per questo, conclude Carcano, la Uaar ha intenzione di abbandonare le sue battaglie sulla laicità.
Comunicato stampa UAAR
su questo argomento questa è la sentenza definitiva o si può fare appello a qualche altro passo? Se davvero la sentenza non ha senso ha senso appellare
Beh, ci si può appellare contro le sentenze del Tar, al Consiglio di Stato, che è il gradino successivo. Se gli avvocati dell’UAAR ritengono che ci siano i fondamenti, allora è giusto appellarsi, e nel caso in cui si vinca si possono anche recuperare in tutto o in parte le spese legali del primo grado di giudizio.
beh,fino a prova del contrario una sentenza di un TAR può essere appellata dinanzi al Consiglio di Stato
Quest’ultima sentenza del TAR del Veneto (di cui gradirei venisse pubblicato il testo integrale) dimostra, se mai ce ne fosse ancora bisogno, a quali incredibili cavilli ci si aggrappi al fine di favorire giudiziariamente la Chiesa Cattolica nel mantenimento dei suoi privilegi anticostituzionali.
L’escamotage giuridico che è stato addotto dal TAR del Veneto per “eliminare” l’azione promossa dall’UAAR, infatti, contrasta con le pronunce e con i principi che erano stati affermati e sentenziati nel giudizio intentato da Lautsi Soile per la rimozione dei crocifissi dalle scuole.
Mi piace ricordare, infatti, che “in quel giudizio” il Consiglio di Stato, decidendo sull’appello di due Associazioni cattoliche, di cui il TAR del Veneto aveva escluso la “legittimazione”, riformò la pronuncia del TAR asserendo testualmente: “diversamente da quanto statuito dal giudice di primo grado, devono ritenersi ammissibili gli interventi in giudizio proposti dalle due associazioni, Forum ed A. GE. Non è dubbio che le due Associazioni, con il loro intervento, hanno manifestato un interesse simmetrico a quello della ricorrente, e, pertanto, ugualmente meritevole di essere fatto valere in giudizio. Un tale interesse è titolo sufficiente per intervenire in giudizio, senza la necessità di ulteriori specificazioni. L’utilità che può derivare alle due associazioni intervenute dalla conservazione dell’atto impugnato non è certamente di ordine patrimoniale, ma è parimenti di assoluto rilievo giuridico, perché è riconducibile al medesimo ordine di interessi, anche se di segno contrario, fatti valere dalla ricorrente.”
Dunque, i giudici del TAR del Veneto hanno oggi deliberatamente sovvertito e disapplicato i principi che furono affermati dal Consiglio di Stato “a favore delle associazioni cattoliche” e, non paghi di ciò, hanno anche condannato l’UAAR al pagamento della stratosferica cifra di 6.000 euro per spese legali: mi chiedo e chiedo- se i Giudice del TAR del Veneto abbia fatto applicazione del principio, solennemente scritto nelle aule di giustizia sotto i crocifissi, secondo cui “la legge è eguale per tutti”, oppure il principio di Santa Romana Chiesa, secondo “tutte le confessioni religiose sono uguali, ma quella cattolica è più uguale delle altre”.
Questa palese parzialità trasmoda, a mio giudizio, nell’illecito penale: non si può giustificare, infatti, che il TAR del Veneto abbia deliberatamente disapplicato un principio che il Consiglio di Stato aveva applicato a favore delle Associazioni Cattoliche al fine di legittimarne la partecipazione in giudizio.
Ma c’è di più. All’ UAAR compete, per legge, la rappresentanza degli interessi collettivi collegati al rispetto in tutto il territorio nazionale del principio costituzionale di laicità e, quindi, del rispetto dei diritti di libertà religiosa e di eguaglianza che competono a qualsiasi cittadino, quale che sia la sua fede o credo.
Il ricorso in questione, dunque, avendo per oggetto principale il rispetto del DIRITTO di TUTTI gli studenti alla LIBERTA’ RELIGIOSA, cioè il diritto a non subire atti di indottrinamento da parte degli emissari della Chiesa cattolica (i cosiddetti “pastori” del “gregge”), non riguardava SOLO i diritti degli Atei, bensì i diritti di TUTTI i cittadini, ivi inclusi i cattolici.
Ma c’è ancora di più. L’UAAR ha infatti chiesto, in via giudiziaria, il rispetto da parte dell’Amministrazione statale di principi e di diritti inviuolabile e, quindi, inderogabili e irrinunciabili, sicché l’azione non poteva essere dichiarata l’inammissibilità per difetto di interesse o legittimazione.
Mi chiedo e chiedo: se i “pastori” della Chiesa Cattolica deliberassero, col consenso delle Amministrazioni scolastiche (laiche!!), visite pastorali per sodomizzare gli studenti (una pratica molto in uso in ambito parrocchiale), si potrebbe forse decretare la carenza di “legittimazione” di un’associazione che avesse, tra gli scopi principali, quello della lotta contro la pedofilia? Si potrebbe, in altre parole, decretare -come ha fatto il TAR del Veneto- che “è giusto” che i “pastori cattolici vadano a sodomizzare” gli studenti, dal momento che l’Associazione “non ha provato di agire nell’interesse di studenti ben determinati ed identificabili, che hanno manifestato il desiderio di non subire penetrazioni anali”?
E se un’associazione di consumatori agisse contro un’amministrazione scolastica perché questa diffonde sostanze venefiche nelle aule, potrebbe il TAR lavarsene le mani, affermando che “non è stata data la prova che qualche studente abbia inteso essere rappresentato da quell’associazione per la tutela dei suoi diritti inviolabili”?
Non mi sembra di ricordare che la Costituzione italiana e la Convenzione per la salvaguardia dei diritti fondamentali dell’uomo facciano distinzione tra diritti inviolabili “grassi” e diritti inviolabili “magri”, per cui ritengo che la decisione del TAR debba essere appellata -e messa alla berlina- perché erronea e partigiana.
Luigi Tosti
propongo di rivolgersi direttamente all’UE
Sperado che anche il Consiglio di Stato non sia religiosamente orientato e se mi perpettete ho forti dubbi….
e ci mancherebbe altro!!!!!!!!!!! Purtroppo ho forti perplessità su quanto possano essere utili azioni legali proposte da chi è esterno a certi organi
Guerre..legali.
quoto davide, a meno che non si tratti di violazioni eclatanti, la laicizzazione deve venire dal parlamento. comunque spero che il consiglio di stato annulli almeno la multa all’UAAR
Prima di ricorrere alla UE bisogna esaurire i ricorsi in Italia.
Potreste mettere un bannerino per le donazioni (tipo PayPal) per sostenere i 6000 euro di ignobili spese legali.
Si ricorra al Consiglio di Stato.
Per quanto riguarda le i 6000 Euro e le altre spese io sono pronto a contribuire.
Ecco il testo integrale:
(omissis)
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;
considerato
che il gravame è inammissibile per carenza di legittimazione attiva dell’associazione ricorrente, la quale, avendo impugnato un atto che esaurisce la sua azione nell’ambito del plesso scolastico di Bastia, non ha dimostrato l’esistenza, nel predetto ambito territoriale, di qualche soggetto che, affiliato all’associazione, si affermi concretamente leso dalla censurata visita pastorale: in difetto di tale prova, invero, ove la comunità interessata alla visita fosse totalmente favorevole o quanto meno indifferente al suo svolgimento, l’impugnazione in esame verrebbe a configurarsi quale attività meramente pregiudizievole della libertà di autodeterminazione della comunità stessa;
che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo dichiara inammissibile.
Spese rifuse, a carico della ricorrente, nella misura di € 6.000,00 (seimila/00) da dividersi in quote uguali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 14 novembre 2007.
Il Presidente L’Estensore
Il Segretario
Se volete dare un contributo in soldoni alle azioni legali Uaar, è sempre possibile:
http://www.uaar.it/uaar/erogazioni/
Nome e cognome di questi giudici !
Attenzione! Una sconfitta in Veneto non ha valore generale: il Veneto è terra “bianca” (o di tonaca nera, se preferite), con forte controllo territoriale cattolico infiltrato nelle istituzioni pubbliche, soprattutto nella provincia minore.
Cosa ci si poteva aspettare dunque dai giudici?
La legge in Italia non è uguale per tutti. Si può solo riprovare finchè i giudici non siano costretti dalla notorietà della notizia ad adeguare la sentenza alla sostanza della legge.
Non bisogna demordere.
comunque spero che il consiglio di stato annulli almeno la multa all’UAAR
lik su questo sono molto pessimista vista la situazione italiana
La corte di Strasburgo e la Commissione Europea non potrebbero essere un’ opzione?
A Bruxelles non mi pare che vedano di buon occhio le ingerenze del Vaticano.
Almeno una segnalazione la farei, e non agli italiani: ma a francesi, inglesi, tedeschi olandesi ecc.
Una segnalazione in lingua francese, la lingua ufficiale della Commissione.
http://ec.europa.eu/staffdir/plsql/gsys_fonct.properties?pLang=EN&pSernum=605562&pUnite=32039
Siamo in attesa di un pronunciamento della corte europea per le precedenti abnormi sentenze di TAR e Consiglio di Stato sui crocefissi.
Da più di una anno.
Sono piuttosto lenti…
Anche io sono pronto a contribuire. Se tutti mettiamo 10 euro, e doniamo in 1000, allora vengono fuori 10000 euro, e ne avanzano pure 4000…
C’è gia , circa la legittimazione attiva ,una sentenza del Consiglio di Stato ,giudice di 2°grado,di segno opposto e quindi anche sotto questo profilo sussistono i motivi per proporre appello:giurisprudenza favorevole.
La contrarietà è condivisibile ma occorre pazientare ed agire(in giudizio).Mi dispiace per le spese processuali,veramente eccessive,quasi un monito sotteso a non riprovarci.