Un medico di guardia di Porto Empedocle (Agrigento) ha negato la prescrizione della pillola del giorno dopo, farmaco per la contraccezione d’urgenza, dichiarandosi obiettore di coscienza. La persona che l’aveva richiesta lo ha aggredito ed ha ottenuto cosi’ la ricetta ma, nel contempo, si e’ beccata una denuncia per minacce, lesioni e violenza ad un incaricato di pubblico servizio. Ovviamente il medico ha fatto bene a denunciare questa persona che, pero’, avrebbe fatto meglio a denunciare questo medico per omissione di atti d’ufficio e soccorso. Infatti, non esiste il diritto all’obiezione di coscienza per la prescrizione di un farmaco e il rifiuto, da parte di un persona in pubblico servizio, e’ un reato penale in quanto commesso al fine di realizzare un proprio interesse traendone un utile.
Purtroppo dobbiamo registrare episodi del genere, che, se non sono accettabili per la reazione violenta che c’e’ stata, pur rilevando il reato del medico, la responsabilita’ e’ del ministro della Salute, da sempre sordo alle svariate richieste di non condizionare l’acquisto di questo contraccettivo d’urgenza alla ricetta medica, cosi’ come avviene in quasi tutti gli altri Paesi d’Europa, anche per le minorenni, da anni, senza che questo abbia provocato chissa’ quale corsa all’uso o imbarbarimento civile.
Vincenzo Donvito, presidente Aduc
Premessa ovviamente la condanna dell’uso della violenza, posso capire la reazione.
La pillola del giorno dopo deve essere presa entro un certo tempo dal rapporto sessuale.
ma il ministro della salute vuole darsi una mossa o no? O dovremmo essre in ostaggio di pseudo medici per il resto della nostra vita?
Riallacciandomi a quanto scrive Anticlericale, in questa fattispecie , non si potrebbe ipotizzare lo stato di necessità, in base al quale si è stati obligati a ricorrere alle vie di fatto nei riguardi di questo “pseudo-medico”, liberandosi, in tal modo delle responsabilità penali…..
Spero che ci siano validi legali anche tra gli atei, in grado di proporre simili linee di difesa …..possibilmente ascoltati da altrettanto validi magistrati, in grado di giudicare in maniera imparziale, nonostante l’incombere dei crocifissi nelle aule giudiziarie.
più che stato di necessità che si configura come la reazione contro un terzo che non ha causato l’offesa, si potrebbe ipotizzare la legittima difesa in quanto ha reagito contro il pericolo imminente ed attuale di un’offesa ingiusta causato dalla persona nei confronti della quale si reagisce, in questo caso lo pseudo medico che ha rifiutato la ricetta.
“ma il ministro della salute vuole darsi una mossa o no?”
se aspettiamo il ministro della salute stiamo freschi. dovremmo andare a coppie in tutti gli ospedali d’italia a chiedere la pillola del giorno dopo, e per ogni ospedale pubblico in cui questo si rivela impossibile denunciare chi di dovere per interruzione di pubblico servizio, in modo che se ne parli, e che magari salti qualche testa.
No, Daniela, lo stato di necessità , è una giustificazione che si può addurre nel caso , come recita l’art. 54 cod.pen. “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”: il pericolo in questione è il fattore tempo che esporrebbe una persona al rischio di una gravidanza indesiderata: le minacce e le eventuali vie di fatto sono il mezzo illecito ma irrinunciabile per salvaguardare una persona da una situazione di pericolo non altrimenti risolvibile.
A braccio, sento di poter affermare che l’abuso di potere di un’autorità pubblica che nell’esercizio delle sue funzioni si rifiuta di svolgere diligentemente i suoi compiti sia di gran lunga più grave della reazione stizzita di chi si vede negato un suo diritto.
per leo55,
tu hai citato il testo, ma io ti ho indicato come l’articolo 54 del cod. pen. viene applicato in dottrina e in giurisprudenza, ed inoltre conviene utilizzare la legittima difesa perchè ha requisiti meno stringenti nell’applicazione rispetto allo stato di necessità.
REATO PENALE
Non esistendo i reati civili o i reati amministrativi si tratta di una brutta endiadi, del tipo “felice e contento” (la felicità assorbe la contentezza) o “sano e salvo” (la salute assorbe la salvezza).
Mi chiedo: se la persona avesse effettivamente denunciato il medico di guardia, casa sarebbe successo?
Il medico sarebbe stato sanzionato? multato? sospeso? Ho la sensazione che alla fine non sarebbe successo niente.
Ad Agrigento c’e una farmacia che si rifiuta di vendere i profilattici, e voi vi meravigliate di un medico di guardia “obiettore”?
Daniela, mi hai indicato come l’art. 54 viene applicato in dottrina e in giurisprudenza (?) ….bho?….non me ne sono accorto……sarà che sto rimbambendo.
Ciao, a risentirci.
Ragazzi, ma se mi si rompesse un profilattico di notte e la farmacia di turno non volesse darmi il norlevo nonostant la ricetta della guardia medica io avrei immani difficoltà a non spaccare tutto a sprangate!
Ma se per la ritardata assunzione del norlevo rimango incinta, il figlio me lo mantiene il farmacista, fino ai 25 anni? Chi mi ripaga dal trauma di un aborto chirurgico?