Ddl intercettazioni: la norma salvapreti non è una novità…

[…] In realtà il ddl Alfano, per quanto concerne le intercettazioni a carico di ecclesiastici, non fa che recepire le modifiche all’art. 129 già introdotte nell’art. 1 dal disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri del governo Prodi del 23 novembre 2006 su proposta dell’allora ministro della Giustizia Clemente Mastella. Della modifica dell’art.129 si cominciò a parlare nel settembre 1998 con la costituzione di una Commissione Paritetica tra Italia e Santa Sede avente lo scopo di dare attuazione al punto 2, lettera b) del Protocollo Addizionale all’Accordo di modificazioni al Concordato del 1984, che assicurava che l’autorità giudiziaria desse comunicazione all’autorità ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici, ma non specificava né le varie “categorie” di ecclesiastici, né le autorità della Chiesa alle quali concretamente doveva essere inviata l’informazione. Le conclusioni della Commissione Paritetica portarono, dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2006, ad un’Intesa tecnica interpretativa ed esecutiva tra le parti contraenti dell’accordo del 1984, che trovò nella modifica dell’art.129 comma 2 lo strumento per adeguare le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale al contenuto dell’Intesa. Quindi le radici della “norma salva vescovi” non sono da ricercare semplicemente nel ddl Alfano, come si potrebbe supporre leggendo l’articolo del Manifesto, ma hanno origine nella legge 25 marzo 1985 n.121 (Ratifica ed esecuzione dell’accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede) dove al punto 2, lettera b, si legge: “La Repubblica italiana assicura che l’autorità giudiziaria darà comunicazione all’autorità ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici” e nella modifica dell’art.129 approvata dal governo Prodi. […]

Resistenza Laica