La libertà di espressione vale anche per Pro Vita?

A seguito delle recenti modifiche alle linee guida per la somministrazione della pillola abortiva Ru486 sono comparsi in tutta Italia cartelloni di propaganda integralista con scritte quali: «Prenderesti mai del veleno?». Dal punto di vista giuridico-costituzionale, quali sono i limiti alla libertà di espressione degli antiabortisti? Ne parla Alessandro Cirelli nel n. 2/2021 della rivista Nessun Dogma .
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«Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure […]»: così recita l’articolo 21 della Costituzione italiana (d’ora in poi “art. 21 Cost.”). Certamente la littera legis appare come particolarmente icastica e assoluta. Tuttavia, ed è bene tenerlo a mente soprattutto in questi tempi di restrizioni alle libertà costituzionali, nessun principio o diritto riconosciuto dalla Costituzione (neppure il diritto fondamentale alla salute) può essere considerato assoluto e di per sé prevalente, poiché – come ha più volte affermato la Corte costituzionale – tutti «i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca» e sono perciò soggetti a bilanciamento.

Nel caso della libertà di manifestazione del pensiero, il bilanciamento andrà senz’altro eseguito mettendo sull’altro piatto della bilancia l’onore, la reputazione e la dignità di colui che è oggetto delle espressioni utilizzate. Lo stesso diritto di cronaca, e cioè il diritto a informare e a informarsi, ricavato sempre a partire dall’art. 21 Cost., è stato contemperato dalla giurisprudenza con il diritto alla reputazione dei singoli, che pertanto potranno adire l’autorità giudiziaria e ottenere tutela civile e penale, ogniqualvolta vengano pubblicate informazioni su di sé che trascendano i limiti di verità, continenza (corretta esposizione) e pertinenza (utilità sociale della notizia).

O ancora: è incompatibile con la libertà di espressione la manifestazione di idee di superiorità o di odio razziale, etnico o religioso nei confronti di un gruppo sociale, che infatti è punita dall’articolo 604 bis del codice penale (in seguito “c.p.”). In relazione a quest’ultimo articolo, ha peraltro fatto molto discutere (e lo fa tuttora) l’introduzione in Italia, sotto la spinta di una decisione quadro dell’Ue, del reato (aggravante) di negazionismo o di riduzionismo della Shoah (e altri crimini contro l’umanità): la storia può mai ricevere protezione penale dallo Stato? L’espressione di idee antistoriche può essere una condotta criminosa?

È noto di Karl Popper – forse il più grande filosofo ed epistemologo del secolo scorso – il cosiddetto “paradosso della tolleranza”: una società caratterizzata da una tolleranza indiscriminata è destinata a essere stravolta e dominata da frange di intolleranti presenti al suo interno. La conclusione (apparentemente paradossale) a cui arriva Popper è che per permettere alla società aperta (e quindi alla tolleranza) di sopravvivere occorre che si utilizzino strumenti di intolleranza nei confronti degli intolleranti.

La stessa Costituzione pone limiti alla società aperta e tollerante che ha inteso costruire: si pensi alla disposizione attuativa che impedisce la riorganizzazione del partito fascista, o al divieto di associazioni segrete o paramilitari di cui all’articolo 18. Per dirla con Popper, l’Italia è tollerante con i tolleranti ma non tollera gli intolleranti.

Insomma, sintetizzando: la democrazia permette (e deve permettere) una libertà di espressione molto ampia ma non illimitata.

La stessa Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu) specifica, all’articolo 10, che le misure atte a limitare la libertà di espressione, devono essere “necessarie”, e tale caratteristica nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo si è tradotta anzitutto nel “pressing social need” (pressante necessità sociale) cui la misura restrittiva alla libertà di espressione deve essere indirizzata, oltre che rispondere al principio generale di proporzionalità.

Verificando l’estensione e i limiti della libertà di manifestazione del pensiero, in questa sede ci concentreremo su di un recente fatto di cronaca che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica.

La premessa è che nell’agosto 2020 – come già segnalato su questa rivista al numero 6/2020 – il Ministero della salute ha approvato una circolare che, recependo le indicazioni dell’Oms, oggi consente la prescrizione della pillola abortiva Ru486 (cosiddetto aborto farmacologico), e successiva somministrazione entro la nona settimana dal concepimento in consultori o in ospedali pubblici o privati convenzionati, anche in regime di day hospital. In estrema sintesi, si è esteso il limite temporale di utilizzo della pillola abortiva e se ne è facilitata la somministrazione.

Era pressoché inevitabile che associazioni ultracattoliche con posizioni antiabortiste tornassero sulla scena pubblica per manifestare tutto il loro adirato disappunto. Sono infatti comparsi cartelloni pubblicitari in tutta Italia, firmati Pro Vita, con scritte quali: «Prenderesti mai del veleno? Stop alla pillola abortiva Ru486, mette a rischio la vita e la salute della donna e uccide il figlio nel grembo» accompagnate dall’immagine di una donna che muore dopo aver dato un morso a una mela (sussistono seri dubbi sulla fantasia del grafico).

L’idea che la donna possa abortire senza dover sopportare le pene di un intervento chirurgico (nei rari casi in cui si riesca a trovare un ginecologo non obiettore) probabilmente fa inorridire molti: non solo «Partorirai con dolore» (Genesi 3,16), ma anche «Abortirai con dolore».

Tali manifesti hanno generato un’aspra polemica in tutta la nazione, portando le amministrazioni comunali spesso a negare o a revocare il permesso di affiggere i suddetti manifesti.

Dal punto di vista giuridico-costituzionale è doveroso chiedersi se il divieto di esposizione di questi manifesti passa da quella “cruna dell’ago” che è l’art. 21 Cost. e anche, più in generale, quali siano i limiti alla libertà di espressione degli antiabortisti.

Tradizionalmente, nella manualistica costituzionale si afferma che la libertà di manifestazione del pensiero incontra due tipi di limiti:

– un unico limite esplicito, previsto dall’ultimo comma dell’art. 21 Cost., il buon costume (nozione tratta dal codice penale, e cioè inteso come comune senso del pudore e della pubblica decenza secondo il sentimento medio della comunità);

– una serie di limiti impliciti, tratti dalla lettura dell’intero testo costituzionale.

Tra i limiti impliciti alla libertà di espressione ricordiamo il bilanciamento (già citato) con i diritti della personalità (reputazione, onore, dignità), con i diritti di natura civilistica come il diritto d’autore e delle opere dell’ingegno, con la protezione dei segreti (di stato, d’ufficio e professionale), con i divieti di vilipendio delle istituzioni repubblicane, con il divieto di pubblica apologia di reato, idonea a provocare la violazione delle leggi penali, eccetera.

Di particolare interesse in questa sede è il limite implicito dell’ordine pubblico costituzionale, che va protetto – dice la Consulta – per «assicurare la conservazione di quei valori che ogni Stato, per necessità di vita, deve pur garantire», consentendo un effettivo godimento dei diritti inviolabili dell’uomo.

Quest’ultimo limite è servito per giustificare, negli anni, molti divieti ereditati dal fascismo: si pensi al reato di manifestazioni o grida sediziose (art. 654 c.p. oggi depenalizzato), oppure al reato di apologia di reato (art. 414 c.p.), oppure ancora al reato di istigazione di militare all’infedeltà o al tradimento (art. 266 c.p.).

Fra questi ultimi, una citazione a parte merita l’art. 656 c.p. che nell’affrontare il presente tema risulta particolarmente rilevante. Esso recita: «Codice penale articolo 656 – Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico.

Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l’ordine pubblico, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro».

Perché tale articolo è importante?

Perché fa comprendere immediatamente come l’ordinamento garantisca la libertà di espressione, finanche di notizie false (oggi è di moda parlare di fake news), purché non vi siano conseguenze per l’ordine pubblico, e cioè per la pace e la pubblica tranquillità. In altre parole, la pubblicazione o diffusione della notizia falsa, esagerata o tendenziosa, per essere illecita, deve essere idonea a turbare l’ordine pubblico, nel senso che deve generare apprensione, eccitazione o sfiducia, con diretta incidenza sull’ordine pubblico. Inoltre, come afferma la giurisprudenza, il reato in questione si qualifica come “di pericolo astratto”: non è necessario verificare che la pubblica tranquillità sia stata violata, bensì soltanto l’idoneità della condotta a mettere astrattamente in pericolo l’ordine pubblico.

La Corte costituzionale, chiamata a verificare la legittimità della norma rispetto all’art. 21 Cost. in particolare, nel dichiarare non fondate le questioni che erano state sollevate, ha precisato che il diritto di libera manifestazione del pensiero trova un limite nel mantenimento dell’ordine pubblico, che rischia di essere compromesso attraverso la diffusione di notizie consapevolmente inventate o alterate che si rivelino idonee a determinare l’insorgenza di uno stato di minaccia per l’ordine pubblico stesso (sentenza numero 19/1962 della Corte costituzionale).

Per fare un esempio in cui è stato ravvisato il reato, in un caso degli anni ‘90 (Corte di cassazione, sezione I, sentenza n. 9475/1996), in un periodo nel quale si susseguivano frequenti notizie sulla diffusione del fenomeno dell’usura e sulle gravissime conseguenze, anche mortali, che ne scaturivano per le vittime, un signore aveva falsamente dichiarato a un giornalista, con la consapevolezza della futura pubblicazione, di essersi indebitato con usurai per una forte somma di denaro, e di essere disposto a vendere taluni suoi organi per trovare il denaro occorrente per saldare il debito.

Tornando ai manifesti Pro Vita, l’associazione del veleno alla pillola abortiva Ru486, accompagnato dall’immagine di una donna che si sente male dopo aver dato un morso a una mela avvelenata, danno vita a un messaggio falso che, come sostengono le associazioni femministe “Non una di meno” e “La casa delle donne”, è particolarmente violento e lede la dignità della donna. Il Mifepristone – principio attivo della pillola abortiva – utilizzato da oltre vent’anni in numerosi paesi, è un farmaco testato e sicuro, quindi certamente non un veleno. Inoltre, riduce notevolmente tutti quei rischi che l’interruzione volontaria di gravidanza chirurgica necessariamente comporta.

Il manifesto è sì un messaggio di propaganda di idee antiabortiste, ma appare pericoloso perché, attraverso falsità, si veicolano idee sbagliate che potrebbero portare le donne meno informate a non accedere all’opzione dell’aborto farmacologico, e a preferire l’Ivg chirurgica, con rischi incalcolabili per la loro salute. La diffusione del falso messaggio “Ru486 = veleno” astrattamente potrebbe addirittura determinare sfiducia e diffidenza nei confronti delle istituzioni preposte alla tutela della salute pubblica, con conseguente diretta incidenza per l’ordine e la sicurezza pubblica. Un cittadino poco informato infatti potrebbe allarmarsi e perfino protestare violentemente contro uno Stato che somministra alle donne in stato di gravidanza del veleno in grado di portarle alla morte.

Ciò detto, non solo non stupiscono le decisioni di numerose amministrazioni comunali (Milano, Roma, Rimini, eccetera) di non permettere l’affissione o rimuovere gli choccanti manifesti Pro Vita, ma non ci sarebbe neppure da stupirsi se una Procura della repubblica dovesse decidere di procedere ex art. 656 c.p. nei confronti di Pro Vita per tali manifesti (che, com’è noto, non significa condanna certa).

Avviandoci verso la conclusione, Pro Vita e le altre associazioni antiabortiste hanno tutto il diritto di esprimere la loro opinione nello spazio pubblico, ma vi sono limiti costituzionali e legali che vanno necessariamente rispettati. È legittimo, per quanto anacronistico, fare una campagna antiabortista – il principio di laicità impone il pluralismo delle idee nello spazio pubblico – ma non è possibile portarla avanti divulgando messaggi falsi e pericolosi per la salute e l’ordine pubblico.

Un’ultima parola sulla libertà di manifestazione del pensiero.

Come si è visto, diversi sono i limiti che intervengono su tale libertà costituzionalmente garantita.

Alcuni di questi limiti – si pensi alla già citata aggravante di negazionismo di cui all’articolo 604 bis c.p. e ai delitti/relitti fascisti sopra richiamati – meritano certamente un ripensamento: una società aperta, adulta e istruita non dovrebbe avere necessità di sanzionare penalmente chi dissente da verità storiche universalmente riconosciute, o chi manifesta un’opinione diversa da quella della maggioranza (sempre che tale opinione non sia manifestazione di odio idoneo a istigare discriminazione o violenza); non è il codice penale lo strumento con cui impedire il ripetersi degli errori del passato, bensì l’educazione e l’istruzione (incontri con le vittime, cineforum, visite di istruzione nei campi di concentramento, eccetera).

Uno stato democratico nemmeno dovrebbe sprofondare in derive autoritarie e conformiste; a fin di bene (ma, si sa, è proprio delle buone intenzioni che si dice siano lastricate le vie dell’inferno) si inibisce la libertà di espressione, indirizzandola verso la realizzazione di un comune sentire: da “buon senso” a “senso comune”, preludio dell’omologazione del pensiero. Si pensi al dibattito, soprattutto francese, sul velo in pubblico per le ragazze di fede islamica: non consentirlo sarebbe espressione della pretesa statuale ‘tirannico-iconoclasta’, di poter stabilire quali siano i simboli pericolosi e da vietare, violando la libertà di espressione.

In conclusione, di fronte alle opinioni eterodosse (si pensi alle assurdità negazioniste o revisioniste dell’olocausto) un ordinamento autenticamente laico usa gli strumenti del dialogo (“la scienza degli uomini liberi” per Platone), spesso più efficaci della coercizione penale, che va usata sempre come extrema ratio.

In un periodo storico ove ancora si può morire per ciò che si pensa (Charlie Hebdo, Jo Cox, Samuel Paty), è necessario impegnarsi per rendere concreto e di tutti il diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero, in una società aperta, inclusiva e laica.

Alessandro Cirelli


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3 commenti

Diocleziano

«… la pillola abortiva Ru486, mette a rischio la vita e la salute della donna e uccide il figlio nel grembo… »
Forse quelle menti disturbate immaginano un aborto dove il feto possa rimanere vivo?

«… Pro Vita e le altre associazioni antiabortiste hanno tutto il diritto di esprimere la loro opinione nello spazio pubblico… »
Non necessariamente. Essendo le loro opinioni il frutto – questo sì avvelenato – di condizionamento religioso, contengano il loro disaccordo all’interno delle chiese. Sua Banalità, in primis, specifichi che quello che lui proibisce vale solo per le sue pecorelle; ciò che è concesso dalla legge dello Stato esula dalle fantasie del loro dio.

Manlio Padovan

Tanto più che gli stessi argomenti li facevano, con danno enorme, all’epoca della pillola anticoncezionale che avrebbe causato il cancro; argomenti dimostratisi poi nel tempo assolutamente falsi.

Manlio Padovan

Sono sempre più convinto che un paese che non abbia una seria posizione, che l’Italia non ha, nei riguardi della laicità dello Stato e delle sue istituzioni non è un paese civile e tutto può succedere.

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