La pietas sbrisolona. Che differenza c’è fra reliquie e vilipendio di cadavere?

Dall’articolo 410 del codice penale sul vilipendio di cadavere alle curiose pratiche della Chiesa sui corpi dei beati: la responsabile delle iniziative legali Uaar Adele Orioli esplora il bizzarro rapporto tra diritto e devozione sul numero 5/2023 di Nessun Dogma. Per leggere la rivista associati all’Uaar, abbonati oppure acquistala in formato digitale.


«Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni. Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere o commette, comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità, è punito con la reclusione da tre a sei anni».

Così recita l’articolo 410 del nostro codice penale, disciplinando questa particolare fattispecie di vilipendio che a differenza di quello contro la, o meglio le, divinità richiede gesti e atti materiali, non essendo sufficienti i discorsi o le parole offensive (il romanesco “li mortacci” insomma può continuare a sopravvivere nell’alveo della liceità).

Reato questo, comunque, che non esaurisce l’ampia gamma dei delitti contro la pietà dei defunti, di cui al titolo V capo II del codice penale: dalla violazione di sepolcro, al vilipendio di tombe, all’occultamento o all’uso illegittimo di cadavere, di cui all’articolo 413, per «chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere o una parte di esso a scopi scientifici o didattici in casi non consentiti dalla legge».

L’esigenza di una tutela penale dei corpi dei morti rivela nella nostra regolamentazione tutta la sua matrice di derivazione cristiano-cattolica proprio nella ratio di queste norme e nel bene, nell’oggetto, che il nostro ordinamento si prefigge di tutelare. Non tanto la dignità della persona, seppur morta, o la tutela della salute pubblica, quanto piuttosto un generico e vago sentimento collettivo di onorabilità dei defunti, una delle declinazioni della pietas di latina memoria, che ad autorevoli commentatori già da tempo appare poco congrua con la funzione propria del diritto penale di uno Stato democratico e secolarizzato.

Fin qui, per uno Stato che ancora persegue la blasfemia, tutelando conto terzi l’onorabilità di esseri dall’incerta esistenza, nulla di particolarmente strano. Incrostazioni confessionali pervadono tutta la nostra legislazione, e a volte sono architravi più che incrostazioni, a cominciare da quegli articoli 7 e 8 della Costituzione che tanto quotidianamente incidono sulla vita (e sul portafoglio) di ignari cittadini.

Eppure più di un interrogativo meriterebbe approfondimenti. Non ultimo, esattamente cosa è, e di chi è un cadavere, dal punto di vista giuridico. E per quanto forse ci interessa ancora più da vicino, quali norme civili (nel senso di statuali) sovrintendono a una delle pratiche ancora oggi particolarmente vitali del culto cattolico: quella delle reliquie.

Ovviamente non intendiamo gli oggetti appartenuti o suppostamente appartenuti a santi e beati, e nemmeno i resti antichi o comunque risalenti a epoche nelle quali non vigevano certo regolamenti di polizia mortuaria.

E, sebbene meriterebbe ben più di un articolo a parte, poco ci interessa il divieto di commercio delle stesse stabilito dal diritto canonico, ma di fatto ininfluente per quello italiano (ce ne fossero di più, di queste impermeabilità, saremmo un Paese più laico).

Più che altro ci domandiamo come mai fare una grigliata fra i loculi, come successo scatenando tsunami di indignazione qualche anno fa in Sicilia, sia un reato piuttosto che una mancanza di buon gusto e, ad esempio, estirpare un cuore, imbalsamarlo e mostrarlo in pubblico “nelle grandi occasioni” come è per il muscolo cardiaco di padre Pio, no.

Ancora in tempi più recenti meritano una letta le dichiarazioni del vescovo di Assisi in occasione della riesumazione di Carlo Acutis, il quindicenne morto nel 2006 e beatificato nel 2020, di cui la vulgata vorrebbe il corpo miracolosamente incorrotto:

«All’atto dell’esumazione nel cimitero di Assisi, avvenuta il 23 gennaio 2019 in vista della traslazione al Santuario, esso fu trovato nel normale stato di trasformazione proprio della condizione cadaverica. Non essendo tuttavia molti gli anni della sepoltura, il corpo, pur trasformato, ma con le varie parti ancora nella loro connessione anatomica, è stato trattato con quelle tecniche di conservazione e di integrazione solitamente praticate per esporre con dignità alla venerazione dei fedeli i corpi dei beati e dei santi.

Un’operazione che è stata svolta con arte e amore. Particolarmente riuscita la ricostruzione del volto con maschera in silicone. Con specifico trattamento è stato possibile recuperare la reliquia preziosa del cuore che sarà utilizzata nel giorno della beatificazione».

Anche i beati si decompongono, nonostante gli sforzi e il desiderio di gridare al miracolo. E fin qui… Ma ancora. Non so al lettore, ma a chi scrive, per quanto svolta con arte e amore, l’operazione della escissione cardiaca sembra assomigliare parecchio a quella deturpazione di cui all’articolo 410 o a quel dissezionamento di cui all’articolo 413.

Anche l’esposizione al pubblico (ludibrio) di tagli, ritagli e frattaglie – ci si perdoni la citazione obsoleta di un vecchio programma televisivo – non appare almeno a prima vista molto compatibile proprio con quel senso di pietas che per quanto in modo giuridicamente vintage, diciamo così, il nostro diritto secolare tutela.

Eppure pare che la famiglia Acutis abbia potuto donare il corpo del figlio (quel cadavere rebus giuridico che diventa a quanto parrebbe bene di proprietà) alla chiesa cattolica genericamente intesa, senza alcun ostacolo; e pare inoltre che a questa sia concesso il decoupage senza limitazioni.

Fosse altrettanto facile donare il corpo alla scienza, così come peraltro è previsto dal 2020 che si possa disporre tramite Dat! Ma d’altronde, se fosse altrettanto facile, assomiglieremmo pericolosamente a un Paese civile.

Adele Orioli

 


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