Irc: cambiare si può, anche durante l’anno

L’Uaar scrive al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara per ricordare che, per ragioni di coscienza, la scelta di avvalersi dell’Insegnamento della religione cattolica può essere revocata anche nel corso dell’anno

Solita storia: all’inizio di ogni nuovo anno scolastico non mancano le polemiche legate all’ora di religione. Come nel caso del bambino della scuola elementare di Piverone in provincia di Torino che ha scelto di non frequentare l’Insegnamento della religione cattolica oltre il termine fissato da una circolare e il dirigente scolastico l’ha costretto a frequentarlo.

Anche l’Uaar ha ricevuto numerose segnalazioni di dirigenti che negano la possibilità di interrompere la frequenza dell’Irc, in quanto ritengono termine ultimo utile per la revoca la data di scadenza delle iscrizioni. Ma è davvero così? Decisamente no. Tale interpretazione è infatti errata, come stabilito dal Consiglio di Stato, che sottolinea inoltre che il termine è solo funzionale a esigenze organizzative interne della scuola, ma «non può ritenersi preclusivo di una scelta diversa successiva, anche nel corso dell’anno scolastico».

Per ragioni di coscienza è del tutto legittimo smettere di frequentare l’ora di religione cattolica quando si vuole, anche mesi dopo l’inizio della scuola e in qualsiasi momento dell’anno scolastico. Lo dicono diverse sentenze:

  • Tar Molise, 22 giugno 2012: «l’indisponibilità del diritto e la revocabilità del consenso inducono a ritenere che, anche nel corso dell’anno, si possa cambiare idea e non frequentare più l’ora di religione».
  • Consiglio di Stato, 15 marzo 2018: «il termine ancorato all’atto dell’iscrizione al singolo anno scolastico, funzionale alle esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche e degli insegnanti di religione, non può ritenersi preclusivo di una scelta diversa successiva, anche nel corso dell’anno scolastico».
  • Tar Lombardia, 3 dicembre 2022: «il termine normativo per la scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica (all’atto di iscrizione) non può essere inteso come decadenziale».
  • Tar Toscana, 28 luglio 2023: «[lo studente] potrà sempre esprimere la propria volontà di non proseguire la fruizione dell’Irc, in modo vincolante per la scuola, anche dopo la scadenza della data ultima fissata per l’iscrizione al nuovo anno, e persino nel corso dell’anno».

L’Uaar, Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, ha quindi scritto al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara: «Abbiamo chiesto al ministro – spiega Roberto Grendene, segretario dell’Uaar – di inviare una tempestiva comunicazione agli istituti scolastici per chiarire che il termine indicato dal Ministero entro il quale esprimere la scelta di non avvalersi dell’Irc ha meramente carattere ordinatorio, che per personali e insindacabili ragioni di coscienza la scelta di avvalersi dell’Irc può essere revocata anche in corso d’anno e che in tale caso i dirigenti scolastici devono impegnarsi a garantire agli studenti le possibilità previste dal “Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’Insegnamento della religione cattolica”». Una questione di correttezza e legalità nei confronti di chi sceglie di non avvalersi di Irc, il cui numero è in continua crescita.

Comunicato stampa

 

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