Crocifisso: il falso sul sito del governo

Della normativa che, secondo il sito del governo, giustificherebbe la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche si era già accennato in un’Ultimissima del 10 novembre 2009. Durante la puntata di mercoledì de La vita in diretta Marco Palmisano è tornato sull’argomento, affermando che “l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche è legge dello Stato italiano”. Palmisano citava e mostrava la home page del sito del governo, sfidando il prof. Franco Coppoli a dimostrare che il sito del governo mente. Sul sito del governo c’è in effetti scritto quanto segue: Nell’ordinamento italiano l’esposizione del crocifisso è regolamentata dal decreto legislativo 297/1994 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado). In particolare, gli articoli 159 e 190 lo includono tra gli arredi delle aule”.
Il Testo Unico è facilmente recuperabile in rete. Gli articoli citati recitano quanto segue:

Art. 159 – Oneri a carico dei Comuni
1. Spetta ai comuni provvedere al riscaldamento, alla illuminazione, ai servizi, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l’acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari, salvo che per le scuole annesse ai convitti nazionali ed agli educandati femminili dello Stato, per le quali si provvede ai sensi dell’articolo 139.
2. Sono inoltre a carico dei comuni le spese per l’arredamento, l’illuminazione, il riscaldamento, la custodia e la pulizia delle direzioni didattiche nonché la fornitura alle stesse degli stampati e degli oggetti di cancelleria.

Art. 190 – Oneri a carico dei comuni e contributi dello Stato
1. I comuni sono tenuti a fornire, oltre ai locali idonei, l’arredamento, l’acqua, il telefono, l’illuminazione, il riscaldamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, e a provvedere all’eventuale adattamento e ampliamento dei locali stessi.
2. Analoghi oneri sono posti a carico dei comuni nei quali abbiano sede le classi e i corsi distaccati di cui al comma 4 dell’articolo 56.
3. Lo Stato contribuisce ai sensi e con i criteri di cui agli articoli 7 e 8 della legge 16 settembre 1960 n. 1014 e successive modificazioni, alle spese per l’istruzione statale di pertinenza dei comuni e delle province.

Il crocifisso non è mai citato esplicitamente, né si comprende in quale fattispecie possa ricadere, tra quelle citate. Salvo smentite, è dunque lecito affermare che il sito del governo mente.

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76 commenti

Sai

Ehm…
“Fino a un tragico giorno dell’estate 2001, quando decide di farsi operare agli occhi per miopia: un intervento banale, che per lui segna l’inizio di un incubo. L’operazione scatena una infezione al sistema nervoso, mal diagnosticata e ancora peggio curata. Nel giro di poco tempo il brillante manager si ritrova a vivere al riparo dalla luce del giorno, tormentato da dolori lancinanti che lo costringono ad abbandonare ogni attività professionale e sociale.”

Avrà letto male XD

Sandro

Ah ecco, volevo ben dire. Stavo avendo una forte discussione a riguardo e mi fa piacere avere una conferma.
Grazie Raffaele!

Sandro

Aggiungo che se sono queste le basi su cui è stato presentato il ricorso, si sono ridicolizzati da soli.

vittorio

si dice “il sito del governo ha male interpretato la legge”

Maurizio D'Ulivo

Faranno un “decreto interpretativo” anche per questo?
😉

Fabio Ghianda

Perché tu pensi che sia giusta (politicamente, non giuridicamente) una competizione elettorale senza una determinante forza di popolo per un vizio burocratico?

libero

Se ad essere escluso fosse stato un partito di sinistra le cose sarebbero andate allo stesso modo ?

Claudio Diagora

Ghianda.
Se la “determinante forza di popolo” è rappresentata da incapaci e disorganizzati è meglio che non partecipi.
Il fatto è che la “determinante forza di popolo” ha troppi interessi in ballo e non vuol lasciarseli sfuggire…

Meursault

E quindi qualunque sia la regola calpestata, o per quanto grossa sia la malefatta è sempre giusto ammettere una parte politica anche se per farlo si sovvertono quella regolamentazione che è alla base della stessa organizzazione politica? Io lo so che per molti votare alle regionali o televotare per Amici della De Filippi è la stessa cosa, ma a questo punto si configurano esattamente due gruppi: i furbi e gli idioti. Gli uni sono coloro che in barba ad ogni regolamento minimo e condiviso forzano la competizione per puro spirito prevaricatore; quelli che li votano sono gli altri.

Toptone

Rispondo a Fabio Ghianda.

Un “grande partito” che non sa MANCO presentare in maniera corretta ed entro i termini previsti dalla Legge – del 1968! – le proprie liste elettorali

dovrebbe essere trattato alla stessa stregua di un piccolo partito o una lista civica che ha fatto gli stessi svarioni e pasticci.

Cioè: escluso dalle elezioni. Perchè così dice la Legge (UGUALE PER TUTTI).

Però mi rendo conto che per i cattolici le leggi laiche sono un optional, mentre quelle del loro dio sono valide per tutti, ovviamente fino a che il Papa cambia idea.

San Giovese

“determinante forza di popolo”, per sostenere che è determinante si deve vedere quanti voti riceverà.
Affermare prima delle elezioni che la forza politica è determinante è come sottintendere che il risultato delle elezioni è già noto.
La firma del decreto interpretativo è stata incostituzionale in quanto ha negato il principio: la legge è uguale per tutti.
La motivazione è inconsistente. S’è detto che si sarebbe negato il diritto di voto a molti elettori: non è dato sapere prima delle elezioni se tale partito avrebbe ricevuto anche un solo voto. Gli elettori non avrebbero potuto votare QUEL PARTITO, ciò non significa che non avrebbero potuto votare.
Si è creato un precedente spaventoso.

Fabio Ghianda

@ San Giovese

Puoi anche sostituire la locuzione “determinante forza di popolo” con “determinante forza politica” (quindi preesistente al voto). Il discorso non cambia. Altro che motivazione inconsistente!
Dì, piuttosto, che attaccarsi (ed insistere) sul vizio burocratico, significa proclamarsi sconfitti. Di cosa hai paura? In fondo quella “determinante forza politica” chiede solo di poter competere, non di poter comandare. Chi comanderà lo diranno gli elettori.
E poi, sei proprio sicuro che tutte le autenticazioni di firme della sinistra siano valide? Informati bene (presso gli addetti ai lavori).

La sinistra italiana è proprio stupida.
Avrebbe potuto sfruttare diversamente, e meglio, la colossale figuraccia del PDL.
Invece ha dimostrato di essere ampiamente oltre la frutta.
E tu ne sei una conferma.

Cordialmente

seasong

Caro fabio ghianda cip & ciop, c’è una cosa fondamentale che voi scemuniti di destra non avete capito, e te lo dice una persona che NON è di sinistra, LA POLITICA NON è UNA PARTITA DI PALLONE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sandro

Semantica. 😉
E comunque un errore di interpretazione della Legge da parte del GOVERNO sarebbe pazzesco (a meno che si voglia dare la colpa al webmaster).

Ciccio

non è importante cosa prevede la legge; l’importante è cosa decidono loro che ci sia scritto.

Purtroppo ultimamente sembra che funzionino così le cose….

Giu

Grazie per questa informazione. Davvero odioso un atteggiamento di simile sfacciataggine da parte del governo.

crebs

Se non ricordo male (sto scrivendo d’impulso, senza controllare le fonti), si faceva sempre riferimento ad una circolare del periodo fascista che, fra gli arredi, metteva anche il crocifisso.
il decreto legislativo 297/1994 dice che i comuni sono obbligati a fornire gli arredi, …………ergo il governo può sostenere di avere ragione.
E se qualcuno obietterà che altri arredi previsti da quella circolare non sono (ovviamente) più forniti, bene allora si farà un decreto con l’interpretazione autentica di quella circolare.
Non possiamo ormai competere con il governo sulle leggi; un decreto interpretativo, magari retroattivo e/o applicabile solo in determinate occasioni rimetterà sempre tutto a posto.
L’unica cosa che non mi è chiara è come mai non abbiano pensato a fare un decreto con l’interpretazione autentica delle sentenze della Corte Costituzionale.
Forse è solo questione di tempo, la strada ormai è aperta.

Mauro Ghislandi

Se non ricordo male, é qualcosa di piú di una circolare: dovrebbe essere un Regio Decreto del 1922 o 1923. Peraltro, l’articolo che imponeva l’esposizione del crocifisso prevedeva anche quella del ritratto del re. Potremmo chiedere che sia applicato integralmente, facendo mettere in ogni aula un bel ritratto di SAR Vittorio Emanuele (siamo disposti anche a sostituirlo con Emanuele Filiberto).

crebs

No, spero proprio che non sia necessario arrivare a questo!!!!!!!!!!!!!!!! 😉 😉

Ciccio

giusto, se si applicano decreti degli anni venti, che li si applichi fino in fondo! voglio una foto di Vittorio Emanuele II in ogni edificio pubblico.
“ce lo impone la legge, dobbiamo esporlo!!!”

Sai quante risate??

San Giovese

Da quanto mi ricordo la circolare fascista imponeva:

Ritratto del Duce
Ritratto del Re
Crocifisso

Allora cattolicucci! o tutto o niente! almeno fatela vedere fino in fondo la vostra vera faccia….

MaxM

io faccio un gruppo su FaceBook

“Voglio una foto di Vittorio Emanuele II in ogni edificio pubblico”

chi vuole si iscriva…..

francesco

Il sito del governo non dice propriamente il falso, ma contiene delle imprecisioni. Scrive infatti:

“Nell’ordinamento italiano l’esposizione del crocifisso è regolamentata dal decreto legislativo 297/1994 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado). In particolare, gli articoli 159 e 190 lo includono tra gli arredi delle aule. Queste norme si incanalano nel cuneo della tradizione del nostro Paese e sono retaggio di altre più antiche: R.D. 26-4-1928 n. 1297 – Approvazione del regolamento generale sui servizi dell’istruzione elementare e R.D. 30-4-1924 n. 965 – Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media.”

Nell’Ordinanza 13 dicembre 2004, n. 389: “Manifesta inammissibilità della questione di illegittimità sollevata dal Tar del Veneto in materia di crocifisso” della Corte Costituzionale (http://www.olir.it/documenti/index.php?documento=1712) viene infatti ben spiegato che gli articoli 159 e 190 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, relativamente agli arredamenti scolastici, sono da ritenersi specificati dall’art. 119 (e allegata tabella C) del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 (Approvazione del regolamento generale sui servizi dell’istruzione elementare), e dall’art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media).

In parole povere gli articoli 159 e 190 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 non specificano quali siano gli arredamenti, per i quali si rimanda quindi a regolamenti specifici, che nel caso del crocifisso sono quelli del 1927 e del 1928. Tutti questi articoli vengono correttamente elencati dal governo, ma non vengono collegati tra loro nella giusta maniera.

Paolo

Non è quello che dice il Governo, che specifica che “In particolare, gli articoli 159 e 190 lo includono [il crocefisso] tra gli arredi delle aule. ”

La tua tesi sarebbe corretta solo dove volessimo sostenere che per il Governo la parola ARREDI equivalga a CRECEFISSO.

In verità, dunque, il governo avrebbe dovuto dire che gli artt. 159 e 190 del TU Istruzione non c’entrano una cippa di nulla, e che è incluso negli arredi stabiliti in un Regio Decreto del ventennio fascista, accanto alla foto del Re.

Una soluzione potrebb essere quella di ripristinare anche la foto del Re.
Seguendo la logica del Governo, infatti, gli ARREDI è anche il ritratto savoiardo.

Suvvia.

Flavio

Quindi regi decreti e leggi fasciste di 80 anni fa, se non esplicitamente abrogati, sono ancora validi?
Che ne dite se spulciamo gli archivi e troviamo regole, che ne so, sull’abbigliamento femminile o sulle punizioni corporali dei bambini?

Flavio

E pretendo anche che Tremonti accantoni i fondi per comprare ritratti del re e pallottolieri per ogni classe.

Alessandro Masini

@ francesco

“gli articoli 159 e 190 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, relativamente agli arredamenti scolastici, sono da ritenersi specificati dall’art. 119”

No guarda che la sentenza dice proprio il contrario!

“Considerato che il remittente [il TAR del Veneto] impugna gli articoli 159 e 190 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, sul presupposto che essi, “come specificati”, rispettivamente, dall’art. 119 (e allegata tabella C) del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297, e dall’art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965, forniscano fondamento legislativo ad un obbligo – contestato dal ricorrente per contrasto con il principio di laicità dello Stato – di esposizione del Crocifisso in ogni aula scolastica delle scuole elementari e medie; e impugna altresì l’art. 676 del medesimo d.lgs. n. 297 del 1994 sul presupposto che a tale disposizione – che sancisce l’abrogazione delle sole disposizioni non incluse nel testo unico che risultino incompatibili con esso – debba farsi risalire la permanente vigenza delle due norme regolamentari citate, dopo l’emanazione dello stesso testo unico;
che TALE PRESUPPOSTI SONO PERò ERRONEI;
che, infatti, gli articoli 159 e 190 del testo unico si limitano a disporre l’obbligo a carico dei Comuni di fornire gli arredi scolastici, rispettivamente per le scuole elementari e per quelle medie, attenendo dunque il loro oggetto e il loro contenuto solo all’onere della spesa per gli arredi;
che, pertanto, NON SUSSISTE fra le due menzionate disposizioni legislative, da un lato, e le disposizioni regolamentari richiamate dal remittente, dall’altro lato, quel rapporto di integrazione e specificazione, ”

IN PRATICA SE CI FOSSE UN LEGAME DI SPECIFICAZIONE AVREBBERO RAGIONE LORO MA I DEI ARTICOLI SONO SLEGATI IN QUANTO LA LEGGE CONTIENE OBBLIGHI SULLA RIPARTIZIONE DEGLI ONERI E NON SUL CONTENUTO DEGLI ARREDI, QUAND’ANCHE SPECIFICATI DA UN REGOLAMENTO.

Quindi il governo riporta una interpretazione errata e dichiarata tale dalla corte, si precisa che l’erroneità di tale interpretazione sarebbe stata dasubito palese a chiunque operi in buona fede.

Quindi l’esposiione del crocifisso NON E’ AFFATTO supportata da alcuna norma di legge ma solo dai due regolamenti fascisti.

Deicida

Ecco perchè, mi sono permesso di difendere le tesi esposte con giusto vigore dal Prof. Coppoli, E’ stato l’unico a sottolineare l’aspetto incostituzionale di quelle normative del 1924 e 1928, già tacitamente abrogate da pronunciamenti successivi di altri organi giurisdizionali, ma a cui si ricorre in maniera truffaldina e mistificatoria per perseguire gli scopi clericali del nostro attuale governo. Coppoli ha saputo evidenziare perfettamente da dove scaturisce il marciume: altro che urla e protervia , come risibilmente qualcuno si è permesso di rimarcare contro di lui. Sembra stranissimo che una legale come la Dott. Orioli, abbia ritenuto di non occuparsi di questo aspetto preminete denunciando pubblicamente e con forza l’imbroglio che si perpetra.

Stefano Grassino

Il prof: Coppoli ha ragione, non una ma un milione, solo che a certi livelli la forma è fondamentale. Dalla ragione puoi passare al torto e questi signori che fanno dell’arroganza un’arte, altro non aspettano che tu scenda sul piano della rissa per farti a pezzi. Quando una squadra ha classe deve usare quella e non abbassarsi a livello di coloro che sanno tirare solo pedate. Mi sono spiegato? Per quanto riguarda la Dott.ssa Orioli (chiariamoci, non sono il suo avv. difensore) ma per spiegare certi fatti come le leggi, occorrerebbe tempo, silenzio, nessuna interruzione, educazione da parte degli intervenuti……Caro Deicida, alla RAI non siamo alla camera dei Lord.

hexengut

Deicida.T’indigni perché qualcuno (non io, peraltro, che non ho detto una parola al proposito) “si è permesso di rimarcare” il modus operandi di Coppoli; e tu invece contro la Orioli ti permetti continuamente; pur rinnovando la mia stima e il mio grazie per chi opera per nostro conto in situazioni tutt’altro che gradevoli, anch’io non sono l’avvocato difensore della Orioli; ma la tua continua, malevola insistenza su di lei, anche in precedenti occasioni, mi fa legittimamente presumere un astio aprioristico motivato lo sai tu da che. Certo è proprio stranisssssimo, tesssssoro.

marco palmisano

MI spiace ma non è come voi sostenete, per nulla.
LA legge che stabilisce la presenza del crocefisso come facente parte
dell’arredo delle scuole è si in vigore già dal periodo fascita ( patti
Lateranensi) ma una più recente normativa ha ripreso l’argomento
all’interno del decreto legislativo 297/ 1994. Questo dice il sito del
Governo italiano che non interpreta ma informa.
Se la cosa poi non le bastasse la informo che la legge è stata riaffermata
da una nota del Consiglio di Stato del 2006 che non può che esprimersi su leggi vigenti e non su intepretazioni governative come lei maldestramente vorrebbe far intendere.

Marco Palmisano

P.S. nonostante la grave situazione oculare riesco ancora leggere…
e quindi al commento che scherza sui guai medico sanitari altrui dico solo si vergogni!!

Deicida

Citi le fonti della “più recente normativa”, per favore, ovvero si astenga dal venire a portarci la “sua” personale interpretazione delle leggi e della Costituzione.

AndreA

Che bello! Una legge del periodo fascista! Complimenti ancora. Continui pure così.

sabre03

infatti….
disposizioni amministrative di uno stato monarchico fascista e clericale che hanno ancora forza vigente in uno stato democratico repubblicano e laico….
e che disposizioni? Il crocifisso quale arredo…. fico!

Come disse il preside a mio nonno e mio padre nel 1935: “siamo noi fascisti?”
A Palmisano ed al Consiglio di Stato la risposta…. La sentenza Cedu vi ha già sbugiardati abbastanza alla luce della nostra costituzione e di quanto sottoscritto nel 1950. Aspettiamo la fumata nera del ricorso per pretendere delle scuse sentite da entrambi

PS. nei patti lateranensi non si fa menzione del crocifisso, nè tantomeno nel rifacimento del 1984.

Sai

Riguardo al p.s. ha perfettamente ragione, rileggendo quello che ho scritto precedentemente mi sono reso conto del pessimo gusto della “battuta” e per quello che possa contare mi scuso profondamente.
Nel servizio televisivo lei è stato molto arrogante e questo probabilmente ha fatto nascere un’inimicizia da parte mia nei sui confronti che mi ha portato a scrivere il pessimo intervento di inizio topic.
Ammetto di aver scritto un idiozia e mi scuso ancora.

libero

Noi non accettiamo leggi del periodo fascista in questo campo, che si rifaccia una legge nuova e la Repubblica abbia il coraggio di dichiararsi clericale !

maxalber

Dispiaciuto della difficoltà di lettura, non posso non ricordare la sostanza della sentenza della Consulta che ha dichiarato inammissibile il ricorso sottopostole in quanto non riguardante leggi bensì regolamenti.
———————
http://www.uaar.it/uaar/campagne/scrocifiggiamo/33.html
[…]

tali presupposti sono però erronei;

che, infatti, gli articoli 159 e 190 del testo unico si limitano a disporre l’obbligo a carico dei Comuni di fornire gli arredi scolastici, rispettivamente per le scuole elementari e per quelle medie, attenendo dunque il loro oggetto e il loro contenuto solo all’onere della spesa per gli arredi;

che, pertanto, non sussiste fra le due menzionate disposizioni legislative, da un lato, e le disposizioni regolamentari richiamate dal remittente, dall’altro lato, quel rapporto di integrazione e specificazione, ai fini dell’oggetto del quesito di costituzionalità proposto, che avrebbe consentito, a suo giudizio, l’impugnazione delle disposizioni legislative “come specificate” dalle norme regolamentari;

che, a differenza di quanto rilevato da questa Corte nelle sentenze n. 1104 del 1988 e n. 456 del 1994 (richiamate dal remittente) a proposito dell’ammissibilità di censure mosse nei confronti di disposizioni legislative come specificate da norme regolamentari previgenti, fatte salve dalla legge fino all’emanazione di nuovi regolamenti, nella specie il precetto che il remittente ricava dalle norme regolamentari non si desume nemmeno in via di principio dalle disposizioni impugnate degli artt. 159 e 190 del testo unico;

che, infatti, per quanto riguarda la tabella C allegata al r.d. n. 1297 del 1928, e richiamata nell’art. 119 dello stesso, essa contiene soltanto elenchi di arredi previsti per le varie classi, elenchi peraltro in parte non attuali e superati, come ha riconosciuto la stessa amministrazione;

che l’assenza del preteso rapporto di specificazione è ancor più evidente per quanto riguarda l’art. 118 del r.d. n. 965 del 1924, che si riferisce bensì alla presenza nelle aule del Crocifisso e del ritratto del Re, ma non si occupa dell’arredamento delle aule, e dunque non può trovare fondamento legislativo nella – né costituire specificazione della – disposizione censurata dell’art. 190 del testo unico, volta anch’essa, come si è detto, a disciplinare solo l’onere finanziario per la fornitura di tale arredamento;

che, per quanto riguarda l’art. 676 del d.lgs. n. 297 del 1994, non può ricondursi a esso l’affermata perdurante vigenza delle norme regolamentari richiamate, poiché la eventuale salvezza, ivi prevista, di norme non incluse nel testo unico, e non incompatibili con esso, può concernere solo disposizioni legislative, e non disposizioni regolamentari, essendo solo le prime riunite e coordinate nel testo unico medesimo, in conformità alla delega di cui all’art. 1 della legge 10 aprile 1991, n. 121, come sostituito dall’art. 1 della legge 26 aprile 1993, n. 126;

che l’impugnazione delle indicate disposizioni del testo unico si appalesa dunque il frutto di un improprio trasferimento su disposizioni di rango legislativo di una questione di legittimità concernente le norme regolamentari richiamate: norme prive di forza di legge, sulle quali non può essere invocato un sindacato di legittimità costituzionale, né, conseguentemente, un intervento interpretativo di questa Corte;

che, pertanto, la questione proposta è, sotto ogni profilo, manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 159 e 190 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), come specificati, rispettivamente, dall’art. 119 (e allegata tabella C) del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 (Approvazione del regolamento generale sui servizi dell’istruzione elementare), e dall’art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media), e dell’art. 676 del predetto d.lgs. n. 297 del 1994, sollevata, in riferimento al principio di laicità dello Stato e, comunque, agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con l’ordinanza in epigrafe.

Deicida

Riguardo alla “nota” del Consiglio di Stato del 2006 si tratta proprio della sentenza emessa sulla base del ricorso del nostro Giorgio Vilella, allora presidente dell’UAAR. La si può trovare e consultare in questo sito assieme a tutta la documentazione della battaglia legale, culturale e civile che la nostra associazione, meritoriamente e ammirevolmente, sostiene da tempo contro quella che altro non è che una prevaricazione discriminante nei riguardi di cittadini italiani che non condividono visioni esistenziali fideistiche, ovvero che aderiscono a credi religiosi diversi dalla religione cattolica.

Mauro Ghislandi

Mi piacerebbe proprio sapere dove il D.L. 297/1994 riprenda l’argomento del crocifisso nelle aule. Ci sono solo due articoli (il 159 e i 190), che si limitano semplicemente a stabilire che alcuni oneri (tra cui quelli per gli arredi) sono, per la scuola elementare (articolo 159) e la scuola media (articolo 190), a carico dei Comuni. Nient’altro. E non vi è nel testo nessun riferimento al Regio Decreto che cita esplicitamente il crocifisso imponendone l’esposizione accanto al ritratto del re.

Quanto poi alla sentenza del Consiglio di Stato del 2006 (la 556), occorre ricordare che il ricorso alla Corte Europea deriva proprio dal mancato accoglimento del ricorso in sede amministrativa nazionale (TAR e COnsiglio di STato) per la rimozione del crocifisso. E proprio questa sentenza conferma la vigenza del Regio Decreto del 1924 riguardo al tema del crocifisso nella scuola media, riaffermando come evidente che il D.L. 297 non tratta l’argomento e non modifica quindi il Regio Decreto, che mantiene quindi la propria validitá in modo indipendente.

Mauro Ghislandi

I Patti Lateranensi non c’entrano nulla: sono del 1929. I due Regi Decreti sono del 1924 e del 1928. Citare un po’ a vanvera cose che non hanno attinenza con l’argomento denota come minimo (se in buona fede) poca attenzione. Bastano pochi minuti sui motori di ricerca per trovare tutti i riferimenti ed evitare cosí affermazioni quanto meno improprie.

Paul Manoni

Nessuna risposta da parte di questo Marco Palmisano….???????

robby

ma al palmisano che gli frega per lui pure se fossero i nazisti che riconfermano il crocefisso ,per lui e la stessa cosa, limportante eil suo crocefisso e i suoi occhiali,poi chi governa non importa.poveraccio fascista nascosto

robby

scusi palmisano molte persone anno guai di salute ,ps il sottoscritto pure,ma prima di legiferare,dovrebbe controllare meglio, è con precisione.

Deicida

Ecco la prova provata che viviamo in pieno regime neofascista e clericale. Si basano norme e comportamenti su decreti emessi in pieno regime littorio, tra l’altro recanti anche altre disposizioni, quali l’esposizione dell’immagine del re e della bandiera con lo stemma sabaudo. Se questa vi sembra giurisprudenza da paese civile piuttosto che da repubblica delle banane……. Dei principi di laicità e di tutela dei diritti individualui si va facendo carne di porco, come, daltronte di tutta la legge in generale, vedendo lo scandaloso epilogo della questione della presentazione delle liste elettorali in Lombardia e nel Lazio. Spero nella sentenza della Grande Camera Europea, spero tanto che non si facciano condizionare da interessi di altra natura, economici o finanziari e che emettano una sentenza definitiva e chiara che suoni come un sonoro e risvegliante schiaffo per questi epigoni della strumentalizzazione, della prevaricazione, dell’arroganza e delle menzogna.

hexengut

E io, povero illuso e sciocco ingenuo, che ritenevo che la Costituzione avesse implicitamente resi nulli i decreti regi e fascisti…

hexengut

PS: ma allora dobbiamo rimetterci in orbace e saltare nei cerchi infuocati?

Mauro Ghislandi

Ehm, non proprio: il codice penale vigente è del 1930 (sia pure modificato) e quello civile del 1942.

murdega

Per Marco Palmisano
Sia così gentile da citarmi gli articoli della legge da lei citati
in qui si normalizza l’esposizione del crocefisso.
Ho visto la trasmissione,condotta per altro in modo orribile sopratutto
per la perniciosa condotta di alcuni invitati.
L’argomento è stato poi trattato tra amici senza arrivare ad una conclusione certa.
la ringrazio per la collaborazione che vorrà offrire.

Otto Permille

C’è solo la sentenza del consiglio di stato n. 556 del 13 febbraio 2006, dove detto consiglio “scopre”nel crocifisso dei valori laici e universali. Questa era però sentenza a cui era stato contrapposto ricorso alla Corte Europea. Probabilmente il sito del governo deve essere gestito da analfabeti che scambiano un parere del consiglio di stato come una legge della Repubblica Italiana.

murdega

MI scusi Palmisano,in riferimento all’intervento di Otto Permille che differenza esiste
tra legge della Repubblica e parere del Consiglio di Stato, non essendo
un esperto di legge vorrei arrivarci per gradini.
Ringrazio anche Otto Permille per una eventuale replica.
Ho scaricato la 297/94 e non mi sembra si parli di crocefisso.

Giorgio

Se davvero considerano il crocifisso tra gli arredi, a me la cosa sembra molto buffa. Non sto scherzando: è il loro simbolo più importante e mi sembra che il rispetto imporrebbe una menzione specifica. Se invece lo si colloca tra gli arredi, è un po’ come dargli lo stesso rango di uno sgabello, una pedana o un coperchio per WC. Mah!

antiteista83

SI infatti siamo scesi pur di non ammettere che se lo stato è laico non debbono esserci, a dire è per “tradizione” e poi “è un arredo”. Questo dimostra il rispetto e la conoscenza che questi cosiddetti credenti hanno verso un Dio del quale non sanno nulla o bene poco. E non per generalizzare lo dico, ma a volte conoscono meglio gli atei e affini, la bibbia perchè appunto per diventare atei almeno una volta l’hanno aperta!

sauro

Alla fine gli unici a rispettare il crocifisso sono quelli che lo ritengono un simbolo forte,degno di essere esposto solo nei luoghi di culto,a differenza dei cristiani,per i quali è solo un oggetto di arredamento.

Massimo

@Fabio Ghianda (20:34)

“Perché tu pensi che sia giusta (politicamente, non giuridicamente) una competizione elettorale senza una determinante forza di popolo per un vizio burocratico?”
…………..

Chiedo scusa se replico a un messaggio così “antico” a quest’ora. Non posso però fare a meno di precisare un paio di cose: 1) il falso (il VERO falso – o, come diceva a suo tempo De Crescenzo “AUTENTICHe false borse Louis Vuitton: diffidate dalle ALTRE imitazioni”) del governo in materia di arredi e crocifissi INRI/IKEA è un “ritoccino formale” con effetti alquanto sostanziali (stilisticamente, ma anche contenutisticamente); 2) nel Pleistocene (all’epoca dell’ultimo governo Prodi), il tentativo di mitigare in così detto “decreto sicurezza” (o, per meglio dire, “anti-rom”) introducendo misure antirazziste per evitare abusi e sovrainterpretazioni xenofobe è stato vanificato per un bieco cavillo formale. Dopo aver elencato le “categorie a rischio discriminazione” più in voga (minoranze razziali, culturali, linguistiche, ideologiche e religiose), l’aggiunta di un calmiere contro la persecuzione in ragione dell’orientamento sessuale parve troppo… (chi non ricorda il duo Binetti-Mastella?). Per continuare a perseguitare gay e lesbiche “come dio comanda”, ci si aggrappò allora al fatto che la direttiva europea da recepire ed applicare a scopo antidiscriminatorio (la quale, appunto, menzionava anche il rischio di stalking per le preferenze erotiche) era stata CITATA CON IL NUMERO SBAGLIATO. Di che si tratta, in questo caso? Di un derby “vizio burocratico vs vizio sodomitico”?

Massimo

ERRATA CORRIGE:

“ritoccino formale” > “ritocchino formale”
“in così detto” > “il così detto”.

Problemi di tastiera. Chiedo venia 😉

maxalber

Se Marco Palmisano vuole evitare di fare la figura del troll, sarebbe bene ammettesse di avere sbagliato sia qui che in trasmissione da Sposini, vista l’ordinanza della Corte Costituzionale da me citata per esteso più sopra e che riprendo ancora come link qui sotto.
—————————————
Non posso non ricordare la sostanza dell’ordinanza della Consulta che ha dichiarato inammissibile il ricorso sottopostole in quanto NON riguardante LEGGI bensì regolamenti.
http://www.uaar.it/uaar/campagne/scrocifiggiamo/33.html

robby

ai capito palmisano che libriìì,eh palmisano non si sputa dove si mangia no?se fosse serio risponderebbe,se avesse ragione che senso cia non rispondere,a proposito ignorante, il giorno del signore,che lei per fare bella figura da mediocre che è a esposto in latino,in trasmissione è nato prima del cristianesimo,era il giorno del sole invictus,le giuro mi sono vergonato della figura da ignorante storico che finora a dimostratoììììmeglio che scrivi i tuoi libri e non riscrivi la storia,e pateticoììì

antonietta dessolis

dal sito di Palmisano:
“In questo libro si racconta, molto semplicemente, della grande felicità e dei vantaggi, personali e sociali, che il cristianesimo vissuto produce…La lotta che il cristianesimo introduce nella vita è infatti un impegno senza quartiere, una sfida quotidiana, una battaglia molto poco democratica e assai coraggiosa.”
Non ho alcun dubbio dei vantaggi che l’adesione al cattolicesimo (non a un generico cristianesimo) produca; e non ho alcun dubbio che certe battaglie integraliste siano “poco democratiche”, coraggiose un po’ meno perché per stare con la maggioranza non ci vuole tanto coraggio
“dottoressa dai riccioli d’oro … appare “casualmente” nella vita di Marco, ne capisce la malattia, trova la cura” : significa che questa cura è un miracolo? o è, semplicemente, frutto della scienza applicata alla medicina? 🙂

enrico mini

“falso sul sito del governo”?
Perchè, c’è un governo? E se sì, quando mai ha detto cose vere?

MicheleB.

Appena terminato l’intervento di Palmisano, avevo fatto la mia ricerchina in rete e letto il T.U. sulla scuola e mi mi ero stupito di non trovare la parola “crocefisso/i” in nessun articolo.
Poi sono andato ad informarmi su Palmisano (che non conoscevo) e lo stupore è svanito.

marco palmisano

Egregi signori,
come si è detto l’obbligo di esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche è prescritto da disposizioni contenute nei regi decreti n. 965 del 1924 (art. 118) e n. 1297 del 1928 (art. 119 e allegata tabella C), riguardanti gli arredi scolastici. La materia è stata parzialmente legificata con il d.lgs. n. 297 del 1994, che affida ai Comuni il compito di fornire gli arredi per le scuole elementari e medie (artt. 159, comma 1, e 190), prevedendo che le disposizioni non inserite nel presente testo unico restino vigenti eccetto quelle contrarie o incompatibili con esso (art. 676).
Ciò detto, ciò espresso sul sito del Governo, ciò confermo
Disitnti saluti
dott. Marco palmisano

marco palmisano

Gentli Signori,
come si è detto l’obbligo di esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche è prescritto da disposizioni contenute nei regi decreti n. 965 del 1924 (art. 118) e n. 1297 del 1928 (art. 119 e allegata tabella C), riguardanti gli arredi scolastici. La materia è stata parzialmente legificata con il d.lgs. n. 297 del 1994, che affida ai Comuni il compito di fornire gli arredi per le scuole elementari e medie (artt. 159, comma 1, e 190), prevedendo che le disposizioni non inserite nel presente testo unico restino vigenti eccetto quelle contrarie o incompatibili con esso (art. 676).
Ciò detto, ciò scritto sul sito del Governo, ciò confermo.
Distinti saluti
dott. Marco Palmisano

maxalber

Quindi REGOLAMENTI, non LEGGI.
NESSUNA LEGGE regolamenta l’esposizione del crocefisso.
Altrimenti la Corte Costituzionale l’avrebbe dichiarata incostituzionale per violazione del principio di laicità.
CVD.

murdega

Art. 118.
Ogni istituto ha la bandiera nazionale; ogni aula, l’immagine del Crocifisso e il ritratto del Re.
—-
TABELLA C (art. 119).
Tabella degli arredi e del materiale occorrente
nelle varie classi e dotazione della scuola.
Prima classe.
1. Il Crocifisso.
2. Il ritratto di S. M. il Re.
____
Perchè non viene esposto anche il ritratto di S.M. il Re?
Due pesi due misure,ma le fonti del diritto sono uguali ?
Da che cosa nasce la discriminante ?

murdega

Crocifisso, Arredamento scolastico, Classi
Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1297: “Regolamento generale sui servizi dell’istruzione elementare”
Art. 1. E’ approvato il regolamento generale sui servizi dell’istruzione elementare, annesso al presente decreto e firmato, d’ordine Nostro, dal Ministro proponente.
_____
E sì è solo un regolamento.
K.G. tù che ne pensi ?

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