“In base all’articolo 6, comma 3, della Legge 40 “La volontà [di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita] può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma [i genitori biologici] fino al momento della fecondazione dell’ovulo”. […] Che cosa succede se la coppia, o la sola donna, cambia idea dopo l’avvenuta fecondazione dell’ovulo?” È il punto di partenza di un interessante e documentato articolo di Chiara Lalli, pubblicato sul blog Bioetica
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