Tar Lombardia: crocifisso, decidono (a maggioranza) anche insegnanti, genitori e studenti

[…] Lo stesso accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede all’art. 9 punto 2 contiene un significativo riconoscimento del valore storico della religione maggioritariamente praticata nel territorio nazionale (la Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano …). Questo riconoscimento giustifica l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, ma può essere utilizzato anche come criterio per regolare quelle situazioni in cui la visibilità dei simboli religiosi all’interno degli edifici scolastici (e pubblici in genere) fa parte di consuetudini radicate. A tali consuetudini può essere data rilevanza finché sono condivise da quanti utilizzano gli edifici pubblici, includendo nel numero non solo i funzionari ma anche i cittadini che abbiano un qualche collegamento con l’attività svolta all’interno dei suddetti edifici. L’estensione dei soggetti interessati vale in modo particolare nel settore della scuola, dove gli studenti e i loro genitori non sono semplici fruitori di un servizio ma componenti della comunità scolastica (art. 3 del Dlgs. 297/1994). L’autonomia sempre maggiore riconosciuta alle singole istituzioni scolastiche (DPR 8 marzo 1999 n. 275) conferma che la soluzione del problema dei simboli religiosi tradizionalmente esposti deve essere trovata all’interno di questi ambiti attraverso il coinvolgimento (negli appositi organismi collegiali) di insegnanti, studenti e genitori. Nel caso in esame il consiglio di interclasse si è espresso chiaramente a favore del mantenimento del crocefisso nelle aule scolastiche. Questo orientamento è stato in qualche modo rafforzato dalla decisione di alcuni genitori di ritirare i figli dalla scuola nel caso di mancato ristabilimento della consuetudine. Di fronte alla sensibilità manifestata da un’ampia maggioranza della comunità scolastica a difesa di valori che sono in origine religiosi ma hanno anche un rilievo storico (nel senso chiarito dall’art. 9 punto 2 dell’accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede) il principio di laicità invocato dal ricorrente non può conseguire l’obiettivo di modificare unilateralmente la situazione.
Il ricorso deve quindi essere respinto. […]

Dalla sentenza n. 603/2006 con cui il Tar della Lombardia ha respinto un ricorso contro l’esposizione del crocifisso nelle scuole pubbliche (il testo completo verrà pubblicato nei prossimi giorni nella sezione Scrocifiggiamo l’Italia)

Un commento

raphael

C’é sempre e purtroppo una contraddizione di fondo:
non si può degradare la raligione alla stregua di un problema condominiale per cui la maggioranza millesimale decide

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