L’ultima pubblicazione della collana “Iura” raccoglie gli atti del convegno organizzato dall’Uaar nel 2019 per il trentennale dalla sentenza 203/1989 della Corte costituzionale che ha affermato il principio di laicità dello stato. Abbiamo intervistato i due curatori dell’opera: Andrea Cardone e Marco Croce sul n. 5/2021 della rivista Nessun Dogma.
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Per presentare 30 anni di laicità dello Stato: fu vera gloria? abbiamo interpellato i due curatori dell’opera, appena uscita per i tipi di Nessun Dogma: Andrea Cardone e Marco Croce. Entrambi presso l’Università di Firenze, il primo come ordinario in Istituzioni di diritto pubblico e il secondo come ricercatore di Diritto ecclesiastico e canonico. Questa ultima pubblicazione della collana “Iura” raccoglie infatti gli atti del convegno organizzato dall’Uaar in collaborazione con l’ateneo fiorentino il 27 e 28 settembre 2019 per il trentennale dalla sentenza 203/1989 della Corte costituzionale che ha affermato il principio di laicità dello stato. Un evento che ha visto la presenza di molti accademici e il cui comitato scientifico era presieduto proprio da Cardone e Croce. Il loro prezioso contributo fornisce una prospettiva utilissima per comprendere meglio l’eredità di questo storico pronunciamento.
Partiamo da una premessa per inquadrare il discorso: cosa enuncia la sentenza 203/1989 della Corte costituzionale e perché ha fatto storia?
La sentenza n. 203 del 1989 statuisce due cose di capitale importanza: una che trascende il caso concreto che aveva dato origine alla vicenda e che quindi ha portata generale, l’altra che riguarda invece l’ambito specifico dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica. Per quanto riguarda la prima essa riconosce e dichiara l’esistenza del Principio di laicità dello stato, che viene collocato fra i Principi supremi dell’ordinamento costituzionale, cioè di quei principi che connotano la forma di stato in maniera così essenziale da non poter essere modificati nemmeno attraverso il procedimento di revisione costituzionale di cui all’art. 138 Cost. Non era un esito scontato alla luce della presenza del richiamo dei Patti lateranensi nell’art. 7 della Costituzione e della persistente vigenza di un concordato con la Chiesa cattolica che, sebbene modificato nel 1984 per adeguarlo al mutato contesto costituzionale, rende comunque problematica la realizzazione effettiva di un ordinamento giuridico improntato alla laicità. Da un secondo punto di vista la Corte costituzionale, pur giudicando non incompatibile con la laicità dello stato un insegnamento confessionalmente orientato nella scuola pubblica, ne ha comunque statuito la piena facoltatività, con la conseguenza che nessun obbligo alternativo può essere posto a carico degli studenti che non intendano frequentare l’ora di religione. L’ora di religione non può far dunque parte del “tempo-scuola” e la stessa Corte, nella successiva s.n. 13 del 1991, ha confermato questa impostazione statuendo il diritto di uscire da scuola in alternativa alla frequenza dell’ora di religione.
Come nasce l’esigenza di ricordare degnamente un pronunciamento che ha segnato la giurisprudenza italiana?
A essere onesti, l’idea del Convegno, come abbiamo ricordato nella premessa al volume che raccoglie gli Atti, è stata della dott.ssa Adele Orioli, che ha insistito affinché lo stesso si tenesse presso il nostro Dipartimento. E aver potuto contare sul finanziamento dell’Uaar e sul supporto organizzativo fornito è stato essenziale. Non che non ne sentissimo la necessità, visto che un trentennale è sempre una buona “scusa” per riflettere su passaggi così decisivi della storia del paese, ma sicuramente l’amabile insistenza della responsabile delle iniziative giuridiche è stata determinante. A quel punto è comunque parso anche a noi chiaro che un convegno del genere non potesse che tenersi a Firenze, in quell’ambiente che così tanto aveva contribuito, come ricorda Gianni Cimbalo nelle sue conclusioni degli Atti, a conformare un ambiente giuridico e sociale propizio affinché potesse sorgere un contenzioso che avesse possibilità di successo. E che fosse davvero opportuno riflettere su “noi stessi” e sulla nostra storia che è in gran parte storia di quella “Lotta per la laicità” che dà il titolo a un recente felice volume di Nicola Colaianni. La presenza nel collegio difensivo di Paolo Barile e Andrea Proto Pisani, due illustri maestri della nostra facoltà (come allora si chiamava), gli articoli scritti sulla grande stampa nazionale (Corriere della Sera e Repubblica) da Francesco Margiotta Broglio e dallo stesso Barile, testimoniano della centralità dell’Università di Firenze e dell’ambiente fiorentino in generale nella vicenda che ha portato a questa importante statuizione della Corte.
Al convegno erano presenti diverse personalità che hanno vissuto direttamente il processo, anche travagliato, verso quella decisione della Consulta ormai più di trent’anni fa. Perché è importante raccogliere le loro testimonianze e riflessioni?
Come comitato scientifico del convegno ci è parso necessario e doveroso articolare lo stesso affiancando all’analisi prettamente giuridica un momento di ricostruzione storica, se vogliamo un momento anche celebrativo, perché, come insegna un altro nostro grande maestro, Paolo Grossi, non si può comprendere l’esatta portata del diritto se non immergendosi anche nella ricostruzione storica della genesi degli istituti e dei momenti salienti della vita di un ordinamento giuridico. Avevamo poi il privilegio di poter avere, senza grosse difficoltà, la diretta testimonianza di molti protagonisti della vicenda: Enzo Cheli che partecipò da giudice della Corte a quella deliberazione, Corrado Mauceri che con Barile e Proto Pisani aveva elaborato la strategia difensiva per portare la questione dinanzi alla Corte, Francesco Margiotta Broglio che aveva non solo partecipato direttamente alla revisione del concordato ma anche concorso con un suo articolo sul Corriere della Sera a evitare che la Corte decidesse per l’inammissibilità della questione. Sarebbe stato davvero un peccato perdere queste testimonianze, importanti anche per gli studiosi più giovani e gli uditori che hanno partecipato al convegno. E sotto un altro aspetto, se vogliamo più sentimentale, ci faceva anche piacere dare l’opportunità a questi importanti studiosi, spesso anche fra di loro amici, di ritrovarsi a riflettere su una questione che così tanto li aveva visti impegnati.
L’evento era dedicato al professor Paolo Barile, partigiano e tra i più autorevoli studiosi di diritto costituzionale, già allievo di Piero Calamandrei. Quale influenza ha avuto Barile nel dibattito giurisprudenziale sulla laicità in Italia?
Non è semplice in poche righe dare atto dell’importanza di Paolo Barile nella progressiva affermazione della libertà religiosa e della laicità dello stato in Italia: in materia, per chi volesse approfondire, esiste un bel contributo di Sergio Lariccia negli Scritti in onore di Barile. Si può comunque affermare senza timore di essere smentiti che non c’è passaggio giurisprudenziale determinante in materia che non abbia visto un contributo, scientifico e forense, del maestro della nostra Scuola: non molti ne sono a conoscenza, ma quasi tutti i primi lavori scientifici di Barile, attorno al 1950, trattano di problemi di Diritto ecclesiastico, dall’affidamento della prole (il famoso caso di Ferrara del 1948), al vilipendio della religione cattolica, al diritto delle confessioni diverse dalla Cattolica di poter stipulare un’intesa con lo stato. E, guardati ancora oggi, stupiscono per quanto sono innovativi e avveniristici: “suonano” ancora oggi così, figurarsi all’epoca. Ma poi Barile fu l’avvocato dei “coniugi di Prato” definiti peccatori e concubini dal Vescovo per essersi sposati in Comune, fu l’avvocato di Franco Cordero e di Luigi Lombardi Vallauri nelle cause riguardanti la loro “cacciata” dall’Università cattolica e, ovviamente, fu l’avvocato in gran parte del contenzioso sull’ora di religione nella scuola pubblica. E sia in sede scientifica che come editorialista combatté una vera e propria battaglia contro il sistema concordatario e tutti i privilegi che lo stesso attribuiva, e ancora attribuisce, alla chiesa cattolica. Senza l’impegno di Paolo Barile, probabilmente, molti dei progressi che sono stati faticosamente raggiunti dal 1948 a oggi in materia non sarebbero stati ottenuti. Era quindi la cosa più naturale e giusta cercare di omaggiarlo con un convegno che cercasse di porsi all’altezza del suo insegnamento.
Sebbene il principio di laicità sia formalmente enunciato, il nostro paese nel concreto sembra rimanere ancora indietro rispetto ad altri. Alla luce di quella sentenza, in Italia quali possono essere i fronti più promettenti, per così dire, al fine di conseguire un effettivo avanzamento? E quali quelli più problematici?
Come ha scritto di recente Paolo Caretti, che ci ha onorato della sua prefazione, in un suo felice volumetto uscito per Carocci, la storia d’Italia presenta da questo punto di vista un duplice paradosso: pur con una Costituzione confessionista, lo Statuto albertino, che conferiva al suo art. 1 la qualifica di religione di stato alla religione cattolica, fu possibile ottenere nell’Italia liberale un tasso di laicizzazione per molti versi superiore a quello dell’Italia di oggi; con la Costituzione del 1947, che non contiene nessun inciso di quel tipo, cosa che ha consentito alla Corte in via interpretativa di desumere l’esistenza del principio di laicità, il processo di laicizzazione è stato faticoso e ancora in corso. L’ombra del 1929, richiamata nell’art. 7, è ancora ben presente nella legislazione e nella prassi. Soprattutto si sconta l’assenza di un indirizzo politico capace di porsi nel solco dell’attuazione del principio di laicità dello stato. E senza la politica non resta che il ricorso all’autorità giudiziaria che può sì far progredire settorialmente, di volta in volta, l’ordinamento alla luce dei casi che vengono portati alla sua attenzione, ma con il limite ovviamente di non poter rinnovare organicamente la disciplina. Alla luce di questa sentenza e delle successive nelle quali la Corte ha declinato il principio di laicità come equidistanza e imparzialità, come necessità dello stato di non usare strumentalmente la religione e di laicizzare il proprio diritto, come garanzia dell’eguaglianza nella libertà di coscienza in relazione all’esperienza religiosa in regime di pluralismo confessionale e culturale, ci sarebbe la possibilità di far evolvere tutti i settori dell’ordinamento nel senso della piena realizzazione del principio. Ma occorre essere realisti: senza la mediazione politica, che non si vede all’orizzonte, il cammino sarà ancora faticoso e tortuoso. Pensiamo alle questioni eticamente sensibili in cui si va avanti a colpi di sentenze e caso per caso, pensiamo alle difficoltà che incontrano le confessioni religiose diverse dalla cattolica e l’Uaar stessa a raggiungere un’intesa ex art. 8, comma 3, al fine di poter godere degli stessi strumenti di libertà già accordati ad altri.
Che ruolo ha e può avere un’associazione come l’Uaar in questo processo di avanzamento della laicità dalla teoria alla prassi?
Il ruolo che l’Uaar ha e può avere non ha certo bisogno del nostro giudizio per essere messo in luce: è una realtà che emerge dal contenzioso nelle materie riconducibili al rapporto tra diritto e religione degli ultimi vent’anni. Non c’è ambito significativo in cui pronunce essenziali siano state emanate dopo cause intentate dall’Unione: pensiamo allo “sbattezzo”, pensiamo al Caso Lautsi, pensiamo a tutto il contenzioso sull’attribuzione del credito scolastico all’ora di religione o a quello sulla garanzia effettiva dell’ora alternativa, pensiamo all’iniziativa che ha portato per ora alla sentenza n. 52 del 2016 della Corte costituzionale o al recente arresto della Cassazione in tema di propaganda ateistica. Ma tantissimi poi sono i casi in cui l’Uaar ha fornito assistenza legale a persone che erano discriminate per motivi attinenti alla normativa, spesso costituzionalmente illegittima, che riguarda i rapporti fra diritto e religione. Da sottolineare poi è un aspetto che potrebbe parere sorprendente: tutti i successi dell’Unione si sono risolti in avanzamenti dell’eguaglianza nella libertà di pensiero, coscienza e religione di cui hanno goduto e possono godere anche gli appartenenti alle confessioni religiose e le confessioni stesse, a riprova del fatto che è errato impostare le questioni riguardanti la laicità dello stato sulla base di una grezza distinzione credenti/non credenti.
Volendo trarre un sintetico bilancio, col senno di poi passati trent’anni, “fu vera gloria” davvero?
Vera gloria non fu, soprattutto per il motivo già richiamato: l’assenza di una conseguente politica per la laicità. Ma, pur in un’ottica giustamente critica per i parziali e faticosi sviluppi successivi, non si può che rendere merito alla Corte, anch’essa criticabile poi talvolta per non essere stata del tutto conseguente rispetto al principio riconosciuto con quella sentenza, di aver dato una possibilità all’ordinamento italiano, ossia di avere una direttiva costituzionale forte da seguire. Possibilità che sino a oggi è stata colta solo episodicamente e in parte.
Intervista di Valentino Salvatore
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L’aula di tribunale della foto è stata ricavata da una chiesa sconsacrata?