Siamo tutti sette con i culti degli altri

Quali sono le differenze tra sette e religioni dal punto di vista giuridico? Affronta il tema la responsabile delle inziative legali Uaar Adele Orioli sul numero 6/2025 di Nessun Dogma. Per leggere la rivista associati all’Uaar, abbonati oppure acquistala in formato digitale.


Nell’affrontare le non poche problematiche che pongono il solo termine di setta e il concetto o meglio i concetti cui questo termine rimanda, balza subito agli occhi come in realtà non ne esista una definizione univoca in ambito sociologico e filosofico e non ne esista proprio nessuna in ambito giuridico.

Incerta persino l’etimologia: sequor (seguo), o seco (taglio); se dai tempi di Federico II i settari erano nello stesso mazzo degli eretici e degli scismatici, a vario titolo perseguitati, attualmente dal punto di vista strettamente dottrinale sono piuttosto irrisi per la pressoché costante pretesa da parvenu di essere i diretti interpreti e depositari della verità divina. Secondo l’Oxford dictionary la setta sarebbe semplicemente un’associazione di persone che si distaccano da una dottrina o da un’ideologia principale perché non ne condividono più alcuni aspetti e di per sé non racchiude alcuna connotazione dispregiativa.

Purtuttavia, quanto meno dal punto di vista di repressione del fenomeno, si evidenziano alcune caratteristiche comuni a quelle che da associazioni divergenti, mi si consenta il termine, passano o passerebbero per essere associazioni a delinquere, delle quali anche il nostro ordinamento punisce non l’esistenza in sé, ma la commissione di singoli reati nelle loro azioni (dai matrimoni forzati allo sfruttamento sul lavoro). Caratteristiche che principalmente si sostanzierebbero nella presenza di un capo, o guru, carismatico, da tentativi sistematici di controllo mentale degli adepti e dalla pervasività della setta stessa nella gestione della quotidianità degli appartenenti.

Peccato che preso così, anche a pacchetto completo, il tutto potrebbe benissimo adattarsi a qualsivoglia monastero o convento di Santa Madre Chiesa. E no, non è una battutaccia da atea impenitente, è al contrario la razionale constatazione che punta il dito sui limiti che tutele o repressioni aleatoriamente definitorie inevitabilmente creano. Mutatis mutandis accade con le sette quello che sottolineano le religioni cosiddette parodistiche o fake religions.

Chi decide cosa è vero e cosa è falso, e cosa è ascetismo e cosa privazione? E come può essere misurata la differenza fra una professione di fede auto sgorgante (?) e una inculcata subdolamente? Perché dio (abramitico) sì, e alieni e folletti no? Poco conta a tal fine la ulteriore specificazione affermatasi nel rinominare “psicosette” le aggregazioni a connotazione liberticida. Come se, semplicisticamente, qualsivoglia aggregazione non si basasse su psicologie collettive e individuali.

Ora, sia chiaro. Chi scrive, pur strenuamente sostenitrice della libertà religiosa e di entrambe le sue facce, libertà da ma anche libertà di, non punta certo a sostenere che non ci siano criteri applicabili, quantomeno penalmente rilevanti, che dovrebbero portare a un intervento protettivo di quello Stato che pare ricordarsi di questa sua funzione di tutela di più o meno supposte fragilità praticamente solo quando qualcuno richiede il suicidio assistito.

Il rispetto dei diritti umani fondamentali è, e deve essere e restare, il principale se non unico criterio di giudizio di e su una comunità. E anzi, l’essere questa comunità a vocazione religiosa, e.t. o jahvè che sia, non dovrebbe essere mai solo per questo titolare di privilegi, tutele e occhi di riguardo speciali, come invece puntualmente accade per tante, troppe realtà.

Sorge però il sospetto che i casi in cui sorge la riprovazione giuridicosocialmorale verso certi comportamenti religiosamente inusuali non dipendano tanto dal comportamento in sé, quanto piuttosto dal numero di persone che lo mettono in atto e, in buona sostanza, dall’appartenere o meno di questi alla “maggioranza” religiosa o a quella minoranza già di buon grado tollerata.

Altrimenti non si spiega l’indulgenza, ove non direttamente l’ammirazione, riservata ad esempio ai cosiddetti Vattienti di Nocera Terinese che si flagellano a sangue in segno di devozione a Gesù, alla circoncisione rituale ebraica e islamica, che sempre mutilazione permanente è, a confronto dello sdegno e dell’accusa di plagio verso altre pratiche minoritarie e almeno a naso decisamente meno cruente, a cominciare dal rifiuto di trasfusioni di sangue per finire con la pratica dei matrimoni di gruppo.

Ecco, il reato di plagio merita una grossa parentesi a parte. Previsto nel codice penale fascista all’articolo 603, consistente nel ridurre una persona in stato di soggezione, fu saggiamente abolito nel 1981 dalla Corte costituzionale. Saggiamente perché certo troppo vago e ambiguo nella sua formulazione, talmente indeterminata da non proteggere in alcun modo dall’abuso della stessa norma: segno di uno Stato repressivo e non di una contemporanea democrazia che tutela, ancor prima della morale pubblica, la libertà di espressione.

Norma che presentava anche vistose frizioni con i valori costituzionali della presunzione di innocenza e della libertà personale, nonché di difficile applicazione concreta. Difficile ma non impossibile, come successe allo scrittore e drammaturgo Aldo Braibanti, condannato a nove anni di carcere per plagio perché accusato, in sostanza, di aver “coartato all’omosessualità” il suo giovane amante.

Non dovrebbe quindi troppo stupire come questa sepoltura giuridica degli inizi degli anni 80 stia vivendo proprio in questi giorni e con questa compagine governativa una improvvisa riesumazione, attraverso mirate proposte di legge volte a reintrodurre quello che, a conti fatti, si configura come un indeterminato e dagli incerti contorni reato di “manipolazione emotiva e psicologica” nel nostro ordinamento.

Dove, al contrario, servirebbe una legislazione mirata e circoscritta, in grado almeno potenzialmente di distinguere tra legittima influenza, religiosa o meno che sia, e abuso, tra espressione del diritto fondamentale di libera opinione e la sua coartazione forzata.

Perché altrimenti resta uno strumento vuoto di contenuti ma pieno di efficacia repressiva, malleabile da chi ha lo scettro di turno e in potenza lesivo della libertà di coscienza di tutti e ciascuno. Perché a guardare con la lente della (religione di) maggioranza, con la logica insopprimibile del noi che abbiamo ragione e loro che hanno torto, si fa davvero presto a dire setta.

Adele Orioli

 


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