Sballo santo

Gli usi religiosi delle sostanze psicoattive vengono ammessi dai giudici, mentre quelli terapeutici e ricreativi restano perseguiti. Affronta il tema la responsabile iniziative legali Uaar Adele Orioli sul numero 3/2026 di Nessun Dogma. Per leggere la rivista associati all’Uaar, abbonati oppure acquistala in formato digitale.


La nostra storia inizia su uno sperdutissimo cucuzzolo dell’appennino tosco-emiliano, dove a seguito della segnalazione di un escursionista (con molto tempo a disposizione, aggiungiamo malignamente noi) vengono colti in flagrante due uomini italiani quasi quarantenni che in un cascinale raggiungibile solo a piedi coltivavano e consumavano (pochi grammi di) marijuana.

Se in primo grado vengono condannati a cinque mesi e qualche giorno più quasi mille euro di multa, la Corte di appello di Bologna ha deciso di assolverli perché, così si legge sui giornali, le finalità non erano evidentemente di spaccio (e fin qui…) ma di culto: i due sono infatti induisti, Hare Krishna per la precisione. E secondo l’induismo lo stesso Shiva usò la marijuana come “salvavita refrigerante”: è quindi sacra e ne viene incoraggiato l’utilizzo associato alle pratiche liturgiche e meditative, per quanto sia paradossalmente vietato anche in India.

A dir la verità mentre scriviamo non sono ancora disponibili le motivazioni della sentenza, ma sul punto è lo stesso avvocato difensore a dichiarare come il riferimento alla libertà religiosa e di culto sia stato dirimente nella decisione di assolvere i due “arancioni”.

D’altronde c’era già, e sempre a proposito di cannabis e religione, un illustrissimo precedente della Cassazione del 2008, poi ripreso dalla Corte di appello di Firenze, anche se in questo caso l’assoluzione riguardava sempre un cittadino italiano, ma seguace in questo caso del rastafarianesimo. Come ci spiega la Suprema corte «secondo le notizie relative alle caratteristiche comportamentali degli adepti di tale religione di origine ebraica, la marijuana non è utilizzata solo come erba medicinale, ma anche come “erba meditativa”.

Come tale, possibile apportatrice dello stato psicofisico teso alla contemplazione nella preghiera, nel ricordo e nella credenza che l’erba sacra sia cresciuta sulla tomba di re Salomone, chiamato ‘il re saggio’ e da esso ne tragga la forza». Ergo, la detenzione di abbondanti quantità, considerata la prescrizione religiosa di assumerne fino a dieci grammi al giorno, nel caso dei rasta ben può qualificarsi come uso personale.

Ok. Cioè, insomma. A prescindere dalla posizione personale sulla non liberalizzazione delle cosiddette droghe leggere e sull’efficacia tanto punitiva quanto preventiva della attuale legislazione, risalente nell’impianto al 1990, quello che stride è questo inaspettato ossequio all’uso (o presunto tale) di cannabinoidi per pratiche religiose, quando di converso non solo l’utilizzo a scopo ricreativo ma persino quello a uso medico è stato sempre fortemente osteggiato.

Si vedano le condanne, poi finite in assoluzione in secondo grado forse grazie anche alla giusta eco mediatica della vicenda, per Walter Di Benedetto, simbolo della necessità della cannabis terapeutica, e persino per il suo amico che lo aiutava a innaffiare le piantine, ma persino la meteora fallimentare della “cannabis light”, il cui divieto potrebbe essere in parte decostruito dalla Corte di giustizia europea alla quale ha girato la questione il nostro Consiglio di Stato.

Per di più, sempre nell’ottica repressiva in senso ampio della normativa, sembra strano che, come ci racconta il difensore degli Hare Krishna, il diritto alla libertà religiosa sia stato con efficacia assolutoria posto a confronto con quello alla salute. Perché se è vero che dobbiamo riconoscere un margine di autodeterminazione sanitaria faticosamente sbocconcellata da un muro di resistenze non solo codicistiche (dal testamento biologico alla parziale depenalizzazione dell’articolo 580 del codice penale) è pur vero che è proprio sull’idea di tutelare la salute dei cittadini che si basa il divieto esteso e generalizzato per qualsivoglia sostanza stupefacente di “consumo”.

E qui viene in rilievo una interessante decisione del Consiglio di Stato, la numero 9897 del 2023, che ha apparentemente messo una pietra tombale sulla possibilità per l’ayahuasca di uscire dall’elenco delle sostanze psicotrope e quindi vietatissime sempre e comunque, proprio facendo leva non solo e non tanto sull’ordine pubblico quanto su quell’articolo 32 della Costituzione che definisce quello alla salute «fondamentale diritto dell’individuo nell’interesse della collettività».

Decisione che viene a seguito del ricorso di rappresentanti della Chiesa del Santo Daime, culto sincretico tra devozione cristiana popolare e credenze sciamaniche, sorto in Amazzonia negli anni venti del novecento e che meriterebbe una – non breve – trattazione a parte.

Vero è che, a differenza della cannabis, l’ayahuasca, o meglio il suo principio attivo, la dimetiltriptammina, è fortemente allucinogeno, particolare che si riverbera, guarda caso, direttamente sulle pratiche liturgiche. Se la maria è usata a fini meditativi, al beverone di ayahuasca, il Santo Daime appunto, si associano direttamente virtù teofaniche e le sensazioni allucinatorie conseguenti vengono definite miracoli, segni con cui la divinità appare e si fa conoscere dall’uomo.

Che, per quanto ci faccia sorridere, se davvero come nel caso indo-bolognese quello che è preminente è il diritto alla libertà e pratica religiosa, a conti fatti questa è una liturgia ben più pregnante e fondamentale di una offerta all’altare in memoria di re Salomone. Cosa che in effetti sembra colpire la nostra massima corte amministrativa, che pur nel ribadire la permanenza dell’ayahuasca nelle sostanze vietate, arriva a suggerire la possibilità di una futura specifica autorizzazione, per un utilizzo controllato della bevanda sacra ai soli fini di religione e culto.

Insomma, pure per gli allucinogeni potrebbe aprirsi una strada, fatta di interlocuzioni tra confessione e ministero della salute, già avviate peraltro, che consentirebbe anche l’importazione dal Brasile della liana dalla quale viene estratto l’equivalente liturgico della cattolica e ben più noiosa ostia di acqua e farina.

Con buona pace dell’escursionista impiccione con cui abbiamo aperto questa riflessione, con il «non lo fo per piacer mio ma per dare sballo a dio» insomma le maglie di una rigida normativa appaiono, seppur per via giurisprudenziale, incredibilmente elastiche e indulgenti. In effetti non si vive di solo oppio.

Adele Orioli

 


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