Grillini. Presentata interrogazione ad Amato sul divieto per il matrimonio gay

Al Ministro dell’Interno per sapere, premesso che:
la Direzione centrale per i servizi demografici del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali presso il Ministero degli interni, ha emanato il 18 ottobre 2007 la Circolare numero 55 (Protocollo n. 15100/397/0009861), con oggetto: «Matrimoni contratti all’estero tra persone dello stesso sesso. Estratti plurilingue di atti dello stato civile»;

la circolare impone agli ufficiali di stato civile di fare attenzione affinché non vengano trascritti nei registri italiani atti di matrimonio contratti all’estero tra persone dello stesso sesso sul presupposto non dimostrato che questi sarebbero in contrasto «con l’ordine pubblico interno» «in mancanza di modifiche legislative»;

l’ordine pubblico è considerato come l’insieme dei valori etico-giuridici che lo Stato considera essenziali e caratterizzanti l’organizzazione sociale di un determinato momento storico, e svolge una funzione conservatrice sul piano dell’agire autonomo dei privati, dei quali è pertanto diretto a stabilire il confine tra lecito e illecito;

nel nostro sistema attuale è alla Carta costituzione che dobbiamo far capo per verificare quali siano i valori oggi fondamentali per la convivenza sociale nel nostro ordinamento, per rintracciare i principi generali che lo presidiano e che fondano le situazioni di diritto soggettivo di cui i cittadini sono titolari, quali la libertà personale, il diritto di autodeterminazione, il diritto di realizzazione personale, nonché per comprendere le modalità di attuazione dei valori di giustizia, uguaglianza e democrazia attraverso la tutela della persona;

alla luce degli articoli 2 e 29 della Costituzione si può affermare soltanto l’esistenza di un favor sul piano etico e giuridico per la famiglia senza alcuna connotazione legata all’orientamento sessuale dei suoi componenti, e non già un divieto o un limite alle scelte personali che connotano la realizzazione personale degli individui;

tale favor è espresso segnatamente dal diritto a svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali -e quindi anche nella famiglia e nell’unione matrimoniale- che la Repubblica si obbliga non solo a riconoscere ma anche a garantire in quanto diritto inviolabile. Ciò che viene assicurato ad ogni persona, nonché ad ogni coppia, senza distinzione tra coppie di sesso diverso e dello stesso sesso;

non rintracciabile in Costituzione, quindi, un divieto neppure astratto o di principio al matrimonio tra persone dello stesso sesso, né potrebbe esserlo alla luce dell’art. 3 Cost. che vieta a qualsiasi Autorità statuale di trattare in modo diverso i cittadini in base alle loro condizioni personali;

il 2007 è l’anno europeo delle pari opportunità anche per le persone omosessuali e le loro famiglie; l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea vieta ogni forma di discriminazione fondata sull’orientamento sessuale e l’articolo 9 della stessa Carta, in sintonia con la nostra Costituzione, stabilisce che la disciplina nazionale può modulare variamente le modalità di esercizio dei distinti diritti di sposarsi e di costituire una famiglia, ma non in forme tali che possano portare alla vanificazione dell’uno o dell’altro;

la circolare afferma che «Questa Direzione ha preso atto che in alcune occasioni è stata richiesta la trascrizione in Italia di matrimoni contratti all’estero tra persone dello stesso sesso, di cui uno di cittadinanza italiana, presentando la documentazione richiesta dalla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976»;

quali siano i fondamentali valori etico-giuridici violati dalle richieste fin’ora avanzate in Italia di trascrizione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all’estero, che il Ministero degli Interni riconnette nel concetto di ordine pubblico interno richiamato nella circolare n. 55/2007;

se ritiene che l’ordine pubblico interno debba essere definito sulla base delle disposizioni della Costituzione italiana e di quelle contenute nel diritto di fonte comunitaria;

se ritiene che più correttamente debba farsi riferimento all’ordine pubblico internazionale, a caratterizzare il quale contribuisce tanto il diritto comunitario, tanto le norme e le prassi giudiziarie e amministrative che caratterizzano i Paesi dell’Unione;

che cosa intenda con l’espressione «in mancanza di modifiche legislative»;

quali siano i casi a quali la circolare fa riferimento;

se ritiene che l’esercizio dei diritti e dei doveri nascenti dal matrimonio possa realizzarsi in Italia solo a condizione che un matrimonio contratto all’estero tra persone dello stesso sesso sia trascritto nel nostro Paese;

se ritiene di dover ritirare la circolare emanata, in quanto contraria a principi costituzionali e comunque preter legem in quanto non esiste nessuna norma scritta (necessaria in quanto limitatrice della libertà personale dei cittadini) che vieti il matrimonio tra persone dello stesso sesso;

se ritiene che essa costituisca violazione del divieto di discriminazione fondata sull’orientamento sessuale.

Fonte: Gaynews

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7 commenti

Daniela

ottima interrogazione, vedremo come risponderà il ministro, comunque è vero l’articolo 29 dice: La repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fndata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei conuigi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.
Non si parla del sesso dei conuigi. Se ci si basa sulla costituzione e sulle norme europee non si capisce perchè impedirne la registrazione.

fabio sottili

Grazie Daniela: mo` stiamo a vedere con che garbuglio saltano fuori per evitare che succeda.

Soqquadro

Ma che diritto ha lo stato di decidere CHI posso sposare chi no?

Soqquadro

anche, epperò mi garberebbe anche non dover andare fino in Canada per sposarmi, quando le marche da bollo al municipio che ho a un kilometro mi costerebbero molto meno.

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