Dalla Cassazione una scelta di laicità

Ogni tanto, persino in questi giorni e persino dai nostri Tribunali, arriva qualche buona notizia, perlomeno in materia di laicità e di buon senso. Nella fattispecie, la Cassazione a Sezioni Unite Civili (che si esprime fornendo un orientamento definitivo e non contrastabile dalle singole Sezioni) con la sentenza n. 16379/14 depositata il 17 luglio scorso, è intervenuta (pesantemente, sostiene qualcuno) sulla disciplina del matrimonio concordatario. Introdotto dai Patti Lateranensi di mussoliniana memoria e attualmente disciplinato dagli Accordi di Palazzo Madama del 1984 (cosiddetto Nuovo Concordato, L. 121/1985), l’istituto prevede che la celebrazione del sacramento cattolico abbia anche effetti civili, previe pubblicazioni nella casa comunale e con successiva trascrizione nei registri di stato civile.

Fin qui, tutto bene. Il problema sorge quando questo matrimonio finisce. Perché, per la legge italiana, salvo rarissime ipotesi di invalidità originaria, lo scioglimento è ex nunc, cioè dal momento in cui viene dichiarato finito, fatti salvi diritti e doveri (non ultimi quelli di natura economico-patrimoniale) acquisiti durante il rapporto coniugale. Per la dottrina cattolica, al contrario, il matrimonio è un vincolo indissolubile. Ergo, o c’è per sempre o non c’è mai stato. Sarebbe a dire che l’unico modo per poter sciogliere un matrimonio religioso è considerarlo mai avvenuto, considerarlo nullo ex tunc, ab initio, ab origine. Mai esistito. Il tutto attraverso un procedimento che prevede due pronunce conformi in prima e seconda istanza, da parte di due differenti Tribunali ecclesiastici (18, in tutta Italia); solo nel caso di divergenza fra i due gradi di giudizio è obbligatorio il ricorso al Tribunale della Rota Romana, volgarmente detto Sacra Rota, nonostante questa dizione compaia sistematicamente nel parlare di “divorzio” cattolico.

Le motivazioni che possono dare luogo a questa “inesistenza”: eterogenee e molteplici. Non solo l’impotenza, maschile o femminile che sia, purché “perpetua” (impotentia coeundi), ma anche l’infertilità (impotentia generandi), se volutamente taciuta all’altra parte che, l’avesse saputo, non si sarebbe sposata. Ma anche l’errore, il dolo, la simulazione. Inoltre, ad esempio, l’“incapacità per difetto di discrezione di giudizio (can. 1095 n. 2 c.i.c.)”, la mancata valutazione cioè delle conseguenze pratiche che un matrimonio comporta. (Chissà se sono mai entrati in gioco la tavoletta del WC o i bigodini.) Senza voler entrare nel merito delle singole possibilità, alcune decisamente capziose ad occhi profani, la parte interessante per l’ordinamento italiano consiste nella “delibazione” (cd. exequatur), quel procedimento di merito cioè, in unico grado presso la Corte di Appello territorialmente competente, che decide se introiettare o meno, e dunque far valere, una sentenza di un ordinamento straniero.

Sulla base dell’analisi di tre aspetti: che il procedimento si sia svolto con regolare contraddittorio (diritto di agire e diritto alla difesa), che vi sia stato il passaggio in giudicato (che si tratti quindi di sentenza definitiva) e che non contenga statuizioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento italiano, ordine pubblico in testa. Va detto che il procedimento è comune per le sentenze di tutti gli stati esteri; casualmente parrebbe però che le percentuali di accoglimento delle nullità di un matrimonio cattolico siano vertiginosamente più alte rispetto a qualsivoglia altra casistica.

E la vicenda che in questi giorni rimbalza sui media parte proprio da qui: una moglie che invoca la “riserva mentale” (è notorio, sostiene, che sia atea da prima di sposarsi e che pertanto non avesse davvero intenzione di contrarre un vincolo indissolubile), che chiede e ottiene tanto lo scioglimento religioso quanto la delibazione della nullità. Un marito che appella per questioni di legittimità in Cassazione. Il matrimonio, con relativa convivenza, è durato più di dieci anni, con tanto di prole (una figlia): e visto che nelle nostre fonti legislative, nella Costituzione e nelle Carte europee dei diritti in primis, si considera non solo il matrimonio come atto (sacro o meno che sia), ma anche come rapporto, la “mai esistenza” di una convivenza decennale è contraria ai principi fondanti il nostro ordinamento.

In realtà, al marito butta male: la Cassazione infatti ha respinto il ricorso, perché (uno dei punti fermi della sentenza) quella della convivenza, del matrimonio-rapporto a vario titolo considerato dal nostro legislatore, è sì un’eccezione opponibile (vale a dire: un motivo per non riconoscere nulle le nozze anche per il diritto civile), ma solo davanti alla Corte d’Appello in sede di delibazione: ora è troppo tardi. Eppure nel fissare principi interpretativi solidi, in sentenza si va ben oltre il singolo caso dall’esito negativo. La Suprema Corte infatti, pur nel massimo rispetto della competenza esclusiva del Tribunale ecclesiastico, stabilisce un paletto definitivo. La convivenza, considerata come “fattispecie complessa”, non semplice coabitazione, ma come “vivere insieme stabilmente e con continuità nel corso del tempo o per un tempo significativo tale da costituire legami familiari”, comporta la piena accettazione dei vincoli matrimoniali (traduzione: se viviamo insieme tot, non è che poi te ne puoi uscire dicendo che non pensavi che fossimo poi “così tanto” sposati).

E quanto deve durare questo tempo, per essere preso in considerazione e non permettere di considerare mai esistito, per lo Stato italiano, un matrimonio? La Cassazione ha adesso stabilito, “secondo diritto e ragionevolezza” (cfr. art. 12 dispozioni sulla legge in generale) che per similitudine venga preso come riferimento la legge 184 del 1983 sull’adozione dei minori. Consentita a “coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni”. Quindi, per riassumere: se la convivenza è proseguita per almeno tre anni e questa eccezione viene proposta in Corte d’Appello ad esclusiva iniziativa di parte (eccezione in senso stretto, non è ammesso l’accertamento d’ufficio da parte del P.M.), il matrimonio nullo (mai esistito) per il diritto canonico non può essere considerato tale per l’ordinamento italiano. Quindi, si può anzi si deve rifiutare la delibazione.

Nonostante le reazioni scomposte, questa decisione in nessun modo intacca il senso religioso della nullità, del quale il giudice italiano niente vuole e può sapere. In nessun modo condiziona la libertà dei Tribunali Ecclesiastici di dichiarare più o meno inesistente un matrimonio (come quello di Francesco Cossiga, dichiarato nullo dopo 40 anni e due figli). Semplicemente, a fronte di un esame del “nostro” diritto, è sembrato corretto riconoscere una tutela alla parte più debole, non solo economicamente, di un rapporto che oggettivamente, secondo criteri laici e non religiosi, ha avuto i caratteri del matrimonio. Legittima la scissione fra i due ordinamenti, legittimo che un vincolo sia sciolto per il diritto canonico e sia solo interrotto per il diritto civile. Il “civis fidelis”, il cittadino credente, non ha alcun diritto assoluto e automatico a veder riconosciuto il sacro nel civile. Una volta tanto.

Adele Orioli

Pubblicato nel blog UAAR di MicroMega il 20 luglio 2014.

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53 commenti

francesco s.

Quindi alla fine il marito non si farà mantenere dall’ex-moglie, anche se il tribunale ha riconosciuto che la nullità “religiosa” non dovrebbe avere effetti civili poiché hanno convissuto per più di 3 anni, ma ora è troppo tardi.

Che giustizia idiota che abbiamo. Il tribunale riconosce un diritto dell’ex-coniuge ma dice “scusa è troppo tardi” ecco inventati i diritti a “tempo”.

Massimo Maiurana

Non è quello il compito della Cassazione. L’alta corte normalmente esamina la sentenza d’appello nel metodo, non nel merito, e se ravvisa degli errori rimanda il processo alla Corte d’appello (cioè lo cassa) affinché emetta una nuova sentenza che tenga conto delle sue osservazioni. In questo caso non sono stati ravvisati errori, la sentenza è stata ritenuta corretta sulla base del materiale disponibile.

francesco s.

Per come l’ha raccontata l’articolo sembra che la corte ha stabilito che la delibazione si può fare se hanno convissuto per meno di 3 anni, invece hanno convissuto per 10 anni. Non avrà ravvisato errori nel metodo, ma ha stabilito un principio e in base a quel principio la sentenza doveva essere un’altra. Ha semplicemente sancito che il tizio ha subito un’ingiustizia ma secondo metodo corretto.

Massimo Maiurana

Sì, la Cassazione ha stabilito un principio, e lo può fare benissimo, ma non ha cassato la sentenza d’appello perché non era viziata, quindi dei principi enunciati dalla Cassazione potranno avvalersi altri in futuro, non il tizio che chiedeva l’annullamento della delibazione. E per giunta il principio potrà essere fatto valere solo se verrà contestato esplicitamente. Cioé, se domani un altro/a chiede che non venga annullato il suo matrimonio, ma non chiede che ciò avvenga perché lo stesso matrimonio è durato più di 3 anni e bla bla, potranno benissimo mandarlo ad espletare bisogni fisiologici 😉

Engy

Buona cosa.
Non sapevo di Cossiga pittosto (certo che niente può sfuggire e a quella faina di Vespa)!
E, per dirla col povero Faletti-suora, “dallo sdegno mi ribalto” 🙂

gmd85

Buona cosa… cosa?

La differenza sancita fra piano ecclesiastico e piano statale o che il ricorso non abbia avuto esito positivo?

gmd85

@E.n.g.y

No, è buona cosa e auspicabile che tu risponda alla domanda, visto che era seria.

Laverdure

“….il matrimonio è un vincolo indissolubile. Ergo, o c’è per sempre o non c’è mai stato. Sarebbe a dire che l’unico modo per poter sciogliere un matrimonio religioso è considerarlo mai avvenuto….”

Allo stesso modo in cui un prete non puo’ commettere porcherie,per
cui (ad esempio) un prete inequivocabilmente reo di pedofilia
NON e’ un prete,come e’ stato realmente affermato dalla Curia.
(il fatto che sia stato ordinato come tale, e gli sia stata affidata una parrocchia ,sono solo dettagli tecnici,ovviamente).
Bisogna ammetterlo, la Curia e’ coerente nel suo modo di pensare.

Diocleziano

C’è del metodo nella loro pazzia.
Considerare una cosa come mai avvenuta pur essendo certi che
è avvenuta è allucinazione da esaltati.
Il principio potrebbe essere applicato anche al battesimo:
considerarlo mai avvenuto se il ‘titolare’ non se n’è mai avvalso.

Stefano ™

@ Diocleziano

🙂

Dopotutto il matrimonio è considerato nullo se uno dei due coniugi al momento in cui è stato contratto non sapeva qualcosa che, avesse saputo, lo avrebbe fatto decidere altrimenti.
Insomma, pari pari il battesimo, con in più il fatto che in quest’ultimo caso la persona non ha nemmeno espresso la sua volontà.

Marco Tullio

“Il principio potrebbe essere applicato anche al battesimo:
considerarlo mai avvenuto se il ‘titolare’ non se n’è mai avvalso”.
Ed è proprio così. Il Battesimo conferisce il diritto di essere membro della Chiesa, non ne instaura certamente il dovere.

nightshade90

“Ed è proprio così. Il Battesimo conferisce il diritto di essere membro della Chiesa, non ne instaura certamente il dovere”

ripassa il catechismo: “1269 Divenuto membro della Chiesa, il battezzato non appartiene più a se stesso, ma a colui che è morto e risuscitato per noi. Perciò è chiamato a sottomettersi agli altri, a servirli nella comunione della Chiesa, ad essere « obbediente » e « sottomesso » ai capi della Chiesa, e a trattarli « con rispetto e carità »

per la religione cattolica il battesimo non comporta solo diritti, ma anche e soprattutto doveri del battezzato nei confronti della chiesa (in particolare è chiamato all'”obbedienza” ai capi della chiesa).

Massimo Maiurana

per la religione cattolica il battesimo non comporta solo diritti, ma anche e soprattutto doveri del battezzato nei confronti della chiesa

Non solo per la religione cattolica purtroppo. Una corte d’appello, che non è quella oggetto dell’articolo ma quella di Firenze, diede la stessa interpretazione 64 anni fa sul caso Fiordelli 🙁

gmd85

@Marco Tullio

Perché un infante ha le capacità di esprimersi in merito, vero?

Diocleziano

Marco Tullio Vetus, come ti ha risposto esaurientemente Night90 pare proprio che non conosci il libretto d’istruzioni del tuo clan: il magheggio del battesimo sarebbe incancellabile però gli atei sarebbero automaticamente scomunicati, cioè fuori. Allora come la metti, sono fuori ma anche dentro? Non che mi interessi ma lo dico per te, non vorrei che troppa contraddizione ti faccia male. 😳

nightshade90

non solo gli atei sono scomunicati, diocleziano, ma tutti gli apostati. e poichè per la chiesa cattolica il semplice fatto di venire battezzato di rende cattolico anche se sei un infante, ciò significa che chiunque decida di far parte di una religione diversa da quella cattolica (atei, pagani, islamici, protestanti, ecc.) pur essendo battezzato è automaticamente apostata.

Stefano ™

@ Diocleziano

Poiché il battezzato non appartiene più a se stesso è la chiesa che decide chi sta dentro e chi sta fuori, mica vorrai decidere tu, che non appartieni a te stesso… 😉

Frank

Dichiarato nullo il matrimonio tra Giuseppe e Maria, le dichiarazioni degli ex sposi: “Finalmente….. si tromba”

Engy

ma sì, perchè poi quando finisce un amore, un graaaande amore, magari pure all’interno di un matrimonio, sappiamo bene che:
ti senti un nodo nella gola,
ti senti un buco nello stomaco
ti senti un vuoto nella testa e non capisci niente
e non ti basta più un amico e non ti basta più distrarti
e non ti basta bere da ubriacarti
e non ti basta ormai più niente
e in fondo pensi, ci sarà un motivo
e cerchi a tutti i costi una ragione
eppure non c’e’ mai una ragione
perché un amore debba finireeeeeeeeeee, na na naaaaaaa ”
Ma almeno ti rimane il ricordo di questo grande amore, nessuno te lo può togliere, e quando invece spunta qualche tribunale di buontemponi e ti vuole convincere che non è neanche mai esistito, ecco, ti girano anche un po’ le palle nevvero !?
🙂

gmd85

Ma almeno ti rimane il ricordo di questo grande amore, nessuno te lo può togliere, e quando invece spunta qualche tribunale di buontemponi e ti vuole convincere che non è neanche mai esistito, ecco, ti girano anche un po’ le palle nevvero !?

Miracoli della dottrina. Ma tu sei troppo romantica.

Tiziana

Tante critiche (giuste) ai tribunali islamici di Londra ecc. e poi noi abbiamo ste serpi in seno grazie ad un accordo voluto dal fascismo. certo che noi italiani dovremmo contare fino ad un miliardo prima di parlare degli altri.

Stefano Grassino

E fosse solo questa. Troppe cose ci sarebbero da dire sulla nostra mentalità retrograda. Basta guardare la giurisprudenza italiana dal dopo guerra a pochi anni fa.

Tiziana

@Grassino
certamente, ad esempio trovo incredibile la quota legittima per i figli anche adulti sull’eredità. E anche la possibilità che parenti lontani possano impugnare in modo automatico il testamento.
Su questo argomento sono preparatissima.

Comunque il fatto che si tenga in piedi un accordo stipulato durante il fascismo ci dovrebeb vietare il diritto alol parola (con il consenso di Francesco S. naturalmente)

Giorgio Pozzo

trovo incredibile la quota legittima per i figli

Io trovo molto più assurda la quota legittima per gli ascendenti.

Se uno senza figli schiatta prima del vecchio genitore, al coniuge dovrebbe andare tutto, e invece no. Considerando che magari il vedovo in questione sarebbe il coniuge più “debole”.

Uno che divorzia è obbligato a mantenere il coniuge debole, ma, se muore, non può disporre che il coniuge debole sia tutelato.

Diocleziano

Giorgio Pozzo
Nell’esempio che poni al coniuge superstite andrebbe, se ricordo bene, il 50% e, volendo, la disponibile che dovrebbe essere sul 30%. Agli eventuali genitori resterebbe il 20% che non è una quota esorbitante. Dipende molto dai rapporti famigliari; lasciare soldi ai genitori se questi hanno dato un aiuto determinante alla vita dei figli, non è irragionevole. Potrebbero a loro volta aiutare la nuora, sempre che non sia una rompibaIIe.

(Spero di aver azzeccato le percentuali, sono andato a memoria)

Tiziana

@giorgio pozzo
D’accordo. Ovviamente ho citato uno dei casi. Quel che è assurdi è che lo Stato italiano non considera l’individuo nè padrone delal sua vita nè dei suoi beni.

Francesco s.

@Tiziana
Ma anche no.

Non credo che siccome abbiamo tanti problemi qui non abbiamo diritto di parola contro le corti islamiche in Regno Unito. Anzi proprio perché conosco la situazione italiana so dove portano queste concessioni alle religioni.
l

Tiziana

@Francesco S.

per noi italiani si intende le classi dominanti. Dubito che tu non hai capito questa cosa.

Francesco s.

Eh Tiziana, io quando sento “noi Italiani”, mi ci metto in mezzo, purtoppo per me “Io, mi sento italiano” (semi-cit.

Tiziana

@Francesco S.
e la tua italianità la esprimi anche cn polemiche e precisazioni inutili molto spesso.

Giorgio Pozzo

Quindi, se ho capito bene, il marito ha fatto l’errore di non esporre l’eccezione gia’ in sede di Corte d’Appello. Sede nella quale avevano semplicemente dato ragione alla moglie, la quale diceva che per lei, atea, era implicito fin dall’inizio che un matrimonio non puo’ essere indissolubile.

Diocleziano

Tutto molto chiaro: per qualcuno il matrimonio sarà indissolubile; per altri sarà solubile come un’aspirina effervescente: basterà ricordarsi di dire prima la parola magica, come i bambini che dicono arimortis prima di essere acchiappati. 🙄

Engy

In realtà Diocleziano, NESSUNO crede nell’indissolubilità del matrimonio, non siamo nemmeno più nel campo delle opinioni, son dati di fatto: divorzi da una parte e annullamenti della Rota (ah già, Sacra), sono sotto i nostri occhietti e l’hanno ( o l’anno …? 🙂 ) sempre dimostrato!
🙂

gmd85

@E.n.g.y

Ma, secondo te, cara, le auto-battuttine grammaticali ti giovano? Non è che ultimamente stai abusando di faccine?

Engy

caro gmd85,
che ne so se mi giovano?
e chi se ne fotte se mi giovano?! 🙂
Sì, io abuso, urca se abuso, e me ne vanto! 😆

Massimo Maiurana

A dare ragione alla moglie è stato il tribunale ecclesiastico, la corte d’Appello si è limitata a dire che non c’erano ragioni ostative alla delibazione. La Cassazione ha invece detto che la ragione c’era ma non è stata fatta presente nella sede giusta.
Questa dell'”esclusione dell’indissolubilità del vincolo” è secondo me la motivazione più assurda tra le tante possibili per annullare un matrimonio religioso. Praticamente qualunque ateo potrebbe usarla, e infatti la signora ha fatto leva sul fatto che fosse noto il suo ateismo. E gli ha detto pure bene, ma solo al fotofinish 😀

francesco s.

C’è poco da ridere con quella sentenza d’appello qualche azzeccagarbugli è riuscito a bypassare l’obbligo di “pagare gli alimenti” al coniuge economicamente debole, senza contare che così si riconosce al tribunale ecclesiastico e ad uno stato estero un forte potere.

Comunque può essere un monito sia per i cattolici che per gli atei che se ci si deve sposare è da scegliere la cerimonia civile e se si è credenti fare DOPO il rito religioso, che non abbia valore civile ma solo spirituale, mi si passi il termine.

Massimo Maiurana

è riuscito a bypassare l’obbligo di “pagare gli alimenti” al coniuge economicamente debole

Non so se effettivamente la questione fosse di ordine economico, e se effettivamente era quella la ragione il coniuge debole dev’essere la signora, visto che è stata lei a chiedere l’annnullamento del matrimonio.
Ma potrebbe anche essere solo una questione di principio. Ad esempio il marito cattolico potrebbe non accettare il divorzio, ad esempio per ragioni di coscienza cattolica. Chissà.

Massimo Maiurana

Ehm, ovviamente intendevo dire che il coniuge forte dev’essere la signora 🙂

francesco s.

L’unico motivo per chiedere l’annullamento nel 2014 è di ordine economico, soprattutto se a chiederlo è un ateo. Figuriamoci se ad un ateo frega qualcosa se agli occhi di Dio e della Chiesa Cattolica si è ancora sposati. 😆

Giorgio Pozzo

Figuriamoci se ad un ateo frega qualcosa se agli occhi di Dio e della Chiesa Cattolica si è ancora sposati

Il bello è che a un ateo non frega nulla nemmeno del contrario: io davanti agli occhi di Dio e della Chiesa Cattolica non sono sposato… :mrgreen:

Marco Tullio

E’ in atto da tempo un richiamo (e, per quanto possibile, un’estensione) di vigenza delle norme sugli “alimenti”, quelle che impongono a un privato cittadino economicamente “più forte” di mantenere un suo congiunto bisognoso. Questo per il semplice fatto che i bisognosi sono sempre di più e la propensione dello Stato ad assisterli è in calo esponenziale. Rientra in tale tendenza questa pronuncia della Cassazione, così come ve ne rientrano altre relative, ad esempio, all’obbligo di mantenere il figlio disoccupato ancorché abbondantemente maggiorenne, e come vi rientra la severissima disciplina riguardante l’assegnazione della casa coniugale e l’assegno di mantenimento in caso di divorzio (cui qualche furbo cercava di sottrarsi con il trucco dell’annullamento concordatario, e bene ha fatto la Cassazione a metterci rimedio). Come vi ho detto anche la proposta di legge sul quasi-matrimonio gay,a mio modesto parere, rientra in questa tendenza, così come vi rientrerebbero eventuali norme di riconoscimento giuridico delle unioni di fatto anche “etero”. Infatti tutte queste proposte . pur nella loro diversità- hanno un punto in comune: l’assunzione tra i contraenti di obblighi reciprochi … profittevoli per la Pubblica Amministrazione.

firestarter

Caro prete,

potresti rispondere a quanto sopra riguardo al battesimo, ovvero se sia da considerarsi nullo qualora il ricevente non possa esprimere la propria volonta’ in merito?

Grazie prete.

Marco Tullio

Di fatto, nel mondo sublunare, il Battesimo è nullo se l’interessato se ne frega, né mi consta che riceva alcuna pressione a non perseverare nel fregarsene. L’unica differenza tra un non credente battezzato e uno non battezzato è questa: che se cambiano idea l’uno può automaticamente ricevere gli altri Sacramenti, l’altro deve prima ricevere il Battesimo.

gmd85

@Marco Tullio

Quindi… se un non credente battezzato se ne frega, il sacramento è nullo, ma se vuol poi ricevere sacramenti può farlo perché è battezzato? Stai sparpagliando o consideriamo la tua affermazione come una dimostrazione di quanto la dottrina sia aleatoria quando conviene? Mi sa che le uniche condizioni di nullità del battesimo derivino da errori di procedura. Fermo restando che per me neanche esiste 🙂

gmd85

@Marcotù

Comunque, si parlava di cosa è un battezzato. Non di nullità. Poi dite.

gmd85

@Marco Tullio

A marcotù, non puoi ogni volta sproloquiare con questi straw man belli e buoni. Si parla di sacra rota, nullità e leggi civili in merito di validità del matrimonio. Non di etro, non di gay o di quant’altro. Ce la fai a non propinarci i tuoi sproloqui su cosa tu credi che ci sia, su cosa ti fa star male la notte e via dicendo o possiamo prenderti come conferma dello stereotipo del cattolico integralista fissato con le solite storie?

Marco Tullio

@gmd85.Pregevole esempio dell’arte di non capire nulla, non per mancanza d’ingegno (non mi permetterei mai!), ma per idee preconcette che all’intelligenza fanno velo.
Mi limito a osservare che nella presente congiuntura il Pubblico Potere ha interesse oggi ad estendere l’efficacia degli articoli 433 e ss. del C. C. (e di altre norme che comunque pongono il bisognoso a carico di altri privati, anziché dell’Erario) cosicché quelle che sembrano “conquiste di diritto e di laicità” forse sono concesse principalmente a tale scopo. Personalmente non sono toccato in modo diretto da nessuna di queste problematiche, e forse lo sono in positivo, in modo indiretto, se lo Stato risparmia qualcosa: sono contribuente, motivo per cui l’unica cosa che ostacola i miei sonni notturni sono, casomai, le tasse.

gmd85

@Marco Tullio

CVD stai dando conferma dello stereotipo di cui sopra e, peggio, come non di rado vedo fare ai tuoi compari distorci pro domo tua gli argomenti divagando su ciò che non ha nulla a che vedere con la news. Che diamine. Non vale neanche la pena di perderti tempo appresso.

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