Che nel nostro paese non vi sia alcuna forma (parlamentari esclusi) di riconoscimento delle coppie di fatto in generale e delle unioni omosessuali in particolare, è cosa nota. Che nell’Europa occidentale manchiamo solo noi, forse altrettanto. Naturale quindi che siano non pochi i cittadini italiani ad aver contratto matrimonio con un partner dello stesso sesso all’estero, non solo e non tanto per la nazionalità del coniuge quanto per un forzato “turismo affettivo”, turismo che non a caso è peculiarità tutta italiana quando si tratta di autodeterminazione e riconoscimento di diritti fondamentali (quello riproduttivo a causa della più volte riformata in tribunale legge 40, quello divorzista visti i casalinghi tempi biblici e via dicendo).
E poiché è spesso italico anche il detto che di necessità si fa virtù, alcuni sindaci (e/o consigli comunali) coraggiosi in assenza di leggi specifiche di riferimento hanno da un lato promesso l’istituzione celere di registri per le unioni civili, dall’altro adempiuto alla richiesta di trascrizione di matrimoni omosessuali contratti all’estero. Poi a ben guardare uno straccio di normativa ci sarebbe: l’art 16. del DPR 396/2000 prevede che i matrimoni riconoscibili o meglio trascrivibili in Italia “sono quelli celebrati tra cittadini italiani, ovvero tra un cittadino italiano ed uno straniero, innanzi all’autorità diplomatica o consolare competente, oppure dinnanzi all’autorità locale”. E, sempre a ben guardare, di sesso dei coniugi non parla (a meno che non si voglia interpretare alla lettera e supporre che il suddetto articolo valga solo per nozze omo fra maschi).
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