Esenzione ICI per immobili con finalità di religione

Nuovo beneficio economico per per gli enti religiosi. Il decreto legge n. 163 del 17 agosto 2005, dal titolo “Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture”, riporta il seguente art. 6:
Esenzione dall’ICI per particolari immobili: 1. L’esenzione prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, si intende applicabile anche nei casi di immobili utilizzati per le attivita’ di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura di cui all’articolo 16, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1985, n.222 [N.d.R.: la legge istitutrice dell’Otto per mille], pur svolte in forma commerciale se connesse a finalita’ di religione o di culto.
Si rammenta che la legge 504/1992 limitava il beneficio agli immobili “destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive”.
Del poco onorevole provvedimento si vanta l’onorevole Egidio Banti, parlamentare della Margherita, in un articolo pubblicato sul portale della città della Spezia.
Per un quadro d’insieme sui benefici fiscali in favore della religione, si rinvia alla scheda sull’Otto per mille, pubblicata sul nostro sito.

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